Assegnazione temporanea militare genitore negata per esigenze organizzative della sede (TAR Piemonte n. 816 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea del genitore con figli minori di tre anni, il beneficio di cui all’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 si estende al personale delle Forze armate e di polizia, non testualmente riconducibile alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Per i militari il diniego non richiede i “casi o esigenze eccezionali”, potendo l’amministrazione valorizzare presupposti meno rigorosi, connessi al “particolare stato rivestito” di cui all’art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. La motivazione è adeguata quando l’apprezzamento unitario delle argomentazioni addotte evidenzia che l’interesse organizzativo della sola sede di appartenenza assume portata dirimente e assorbente, così da escludere in radice la sostituibilità della specifica professionalità del richiedente.

Il Fatto

Un appuntato della Guardia di Finanza, in servizio dal gennaio 2023 quale armaiolo presso un reparto tecnico logistico amministrativo, presentava istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. L’amministrazione rigettava l’istanza con una determinazione del Comando Generale.

Il militare impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte. Con ordinanza collegiale n. 157 del 16.4.2025 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e disponeva la rivalutazione della domanda. All’esito del remand l’amministrazione confermava il rigetto con un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. All’udienza del 25 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione, con avviso di possibili profili di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso principale. L’atto originariamente impugnato è stato superato da una successiva determinazione adottata all’esito del remand cautelare: dall’eventuale annullamento del primo diniego non potrebbe derivare alcuna utilità per il ricorrente.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 subordina l’assegnazione temporanea alla disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Il Tribunale ribadisce che il beneficio si estende al personale delle Forze armate; richiama sul punto TAR Piemonte n. 741 del 2023, Cons. Stato n. 2113 del 2016 e T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 27 del 2019.

Quanto ai militari, non opera il criterio delle “motivate esigenze organiche o di servizio” previsto dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, disposizione applicabile alle sole forze di polizia, come chiarito da Cons. Stato n. 2636 del 2022 e Cons. Stato n. 196 del 2021. Tuttavia l’amministrazione può negare l’assegnazione sulla base di presupposti meno rigorosi delle “esigenze eccezionali”, considerando il particolare stato rivestito del richiedente ai sensi dell’art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010.

Nel caso concreto la ponderazione non è irragionevole. Il diniego si fonda sull’impossibilità di assegnare ad altri militari l’incarico di armaiolo, specializzazione acquisita mediante corsi e da mantenere per un periodo minimo di dieci anni. L’amministrazione ha evidenziato l’assenza di personale con pari specializzazione nella sede di Torino e il vulnus organizzativo non colmabile in tempi brevi. Tali argomentazioni escludono in radice la possibilità di sopperire al venir meno della specifica professionalità del ricorrente.

Il Collegio ritiene irrilevante la mancata considerazione espressa degli interessi familiari: l’interesse organizzativo della sede di appartenenza assume portata dirimente e assorbente, sì da non richiedere ulteriori valutazioni sulle sedi di destinazione. Sono esclusi il contrasto con la circolare n. 210086/2024 e con la disciplina sovranazionale invocata, poiché l’art. 42-bis costituisce già la sede del bilanciamento tra tutela della famiglia e interesse pubblico. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi rigettato; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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