Improcedibilità del gravame per pagamento quota ridotta ex art 7 (TAR Lazio n. 5915 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato di cui all’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, come convertito, comportando il versamento della quota ridotta ivi stabilita, incide unicamente sull’interesse alla decisione del ricorso, determinando una sopravvenuta carenza di interesse che confluisce in una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Non può invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora non risulti agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato, nelle forme previste dalla norma, l’avvenuto effettivo versamento degli importi ridotti da parte del ricorrente. La relativa pronuncia ha natura meramente processuale e non di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici a strutture sanitarie pubbliche, impugnava i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le relative linee guida e le determinazioni regionali di ripiano. La società contestava la legittimità del meccanismo di ripartizione degli oneri, sollevando plurimi motivi di violazione di legge e di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022.

Nel corso del giudizio, la società depositava la ricevuta del pagamento eseguito in adesione al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, dichiarando in udienza il venir meno dell’interesse alla decisione e invocando la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la disciplina introdotta dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, come convertito, configura un meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, subordinato al pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede che sia accertato il completo soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente. Nel caso di specie, tale accertamento non poteva essere compiuto in assenza di una verifica espressa da parte dell’amministrazione locale circa l’effettivo versamento della quota ridotta, essendo la ricevuta di pagamento prodotta dalla società insufficiente a tal fine.

La sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente è stata pertanto ritenuta idonea a incidere esclusivamente sull’interesse alla decisione, configurandosi una causa di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con pronuncia di natura meramente processuale. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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