Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’annullamento degli atti presupposti (TAR Lombardia n. 673 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il venir meno degli atti presupposti, annullati dal giudice munito di giurisdizione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul merito e l’improcedibilità del ricorso. La cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse restano figure distinte: la prima presuppone il venir meno della pretesa per soddisfazione o caducazione dell’atto, la seconda consegue al venir meno dell’interesse del ricorrente, anche quando l’atto impugnato non sia stato annullato in quella sede. Il pagamento spontaneo della somma contestata e la caducazione degli atti presupposti in sede tributaria escludono ogni utilità della decisione, senza che rilevi il difetto di una formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della decisione, non solo al momento della proposizione del ricorso. La particolarità della questione può giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente è una società che gestisce un deposito fiscale in cui sono stoccati prodotti alcolici in sospensione di accisa di proprietà di terzi. A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate le viene contestato di aver utilizzato, nel 2021, IVA afferente a operazioni fraudolente per costituire crediti di imposta, poi destinati al pagamento delle accise sugli alcolici.
Dopo la notifica del verbale, l’Agenzia delle Dogane comunica alla società il divieto di estrarre dal deposito fiscale i prodotti custoditi. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 3, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 504/1995 e degli artt. 7, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Nelle more, il verbale presupposto viene sospeso dalla Commissione Tributaria Provinciale e successivamente annullato in sede tributaria, con conferma in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, sono mutate le condizioni dell’azione. La società ha provveduto al pagamento spontaneo della somma che l’Agenzia aveva ritenuto indebitamente compensata, somma che potrà eventualmente recuperare nelle sedi opportune.
Soprattutto, sono venuti meno gli atti sulla base dei quali il provvedimento impugnato era stato adottato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia ha annullato gli atti impositivi, statuendo che le fatture oggetto dell’avviso di recupero non si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione.
Il TAR sottolinea che la questione principale e presupposta del provvedimento impugnato è già stata risolta in senso favorevole alla ricorrente. Ne deriva che questa non ha più alcun interesse alla decisione sul ricorso. Non si configura però una cessazione della materia del contendere, come pure aveva sostenuto la difesa erariale: la società aveva contestato tale evenienza. Il Collegio qualifica invece la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La particolarità della questione, che somma un profilo tributario e uno doganale, giustifica la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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