Clausola di salvaguardia nei contratti di accreditamento sanitario e rinuncia al ricorso (TAR Campania n. 1154 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nei contratti di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, con cui la struttura privata rinuncia alle azioni e impugnazioni avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, è legittima. La sottoscrizione del contratto integra acquiescenza e priva la struttura della legittimazione a impugnare gli atti gravati, rendendo inammissibili le censure. La clausola non viola gli artt. 24 e 113 Cost., poiché l’adesione volontaria all’accordo esprime l’accettazione della posizione prioritaria dell’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria. Essa ha oggetto determinato o determinabile e non integra eccesso di potere, né violazione del riparto di attribuzione dei poteri.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, accreditata con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini, impugnava la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29.12.2023, con cui erano stati assegnati i limiti di spesa per il 2023 e, in via provvisoria, per il 2024. La ricorrente deduceva l’invalidità derivata della delibera rispetto alle precedenti determinazioni regionali sui tetti di spesa, l’illogicità del taglio del 4% del budget e l’illegittimità della clausola di salvaguardia, ritenuta lesiva del diritto di difesa.
L’Azienda sanitaria locale si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza del ricorso. Il Tribunale, all’udienza pubblica, dava avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per la sottoscrizione del contratto e della relativa clausola di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della legittimità della clausola di salvaguardia di cui all’art. 11 dei contratti di accreditamento. La clausola prevede che, con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni già intraprese avverso i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ai contenziosi instaurabili contro gli atti già adottati o conoscibili. Tale sottoscrizione integra lo schema tipico dell’acquiescenza e priva la ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati.
Il Tribunale prende posizione sul contrasto giurisprudenziale. Il Consiglio di giustizia amministrativa, con la sentenza n. 650 del 2025, aveva ritenuto la clausola nulla per violazione dell’art. 1462 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto e per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. La Sezione ritiene invece preferibile l’orientamento del Consiglio di Stato, che ha più volte confermato la legittimità della clausola.
Quanto alla pretesa nullità ex art. 1462 c.c., il Collegio osserva che il presupposto del C.g.a. — la nullità del contratto per annullamento della delibera presupposta — è tutt’altro che pacifico: secondo l’opinione preferibile, l’annullamento dell’atto amministrativo determina l’inefficacia e non la nullità del contratto. Inoltre, l’Amministrazione non impone l’esecuzione di prestazioni non dovute, poiché la struttura può esigere dal paziente l’intero prezzo una volta esaurito il budget.
Sulla indeterminatezza dell’oggetto, il Tribunale ritiene che la clausola sia sufficientemente determinata e determinabile, per il riferimento ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e per la circoscrizione della rinuncia ai contenziosi aventi effetti temporalmente limitati all’annualità regolata dal contratto. Non vi è violazione degli artt. 24 e 113 Cost.: gli operatori privati, impegnati a garantire il servizio della salute, non sono estranei ai vincoli del piano di rientro, e il superiore interesse pubblico al contenimento della spesa prevale sulla compressione del diritto di difesa (cfr. Corte costituzionale n. 238 del 2014 e n. 36 del 2021).
Il Collegio esclude l’eccesso di potere e la violazione del riparto di attribuzione dei poteri, poiché la legittimità della clausola è stata ripetutamente sottoposta al controllo giurisdizionale. Infine, il principio tempus regit actum rende legittima l’applicazione della clausola finché la Regione non sarà uscita dal piano di rientro. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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