Integrità morale e riesame del diniego di assunzione nei Vigili del fuoco (TAR Lazio n. 1098 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito delle qualità morali e di condotta per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, richiesto dall’art. 26 della legge n. 53/1989 e richiamato dall’art. 5, d.lgs. n. 217/2005, è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, ma la relativa valutazione deve fondarsi su elementi di fatto concreti e attuali, afferenti direttamente alla persona dell’aspirante. Il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, cui segua la remissione della querela, non integra ammissione di responsabilità penale e non può, da solo, fondare il diniego di assunzione. L’amministrazione che intenda valorizzare il fatto storico oggetto di un procedimento penale definito per remissione deve compiere una autonoma e compiuta valutazione degli esiti delle indagini, non potendo ritenere il fatto pacificamente addebitabile al candidato sulla sola base della titolarità del rapporto sul quale è stata eseguita la condotta illecita. Un simile difetto di istruttoria si traduce in travisamento dei fatti e in carenza di motivazione, vizio sindacabile dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’assunzione di 300 Vigili del Fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 34 del 21 febbraio 2022. Dopo aver superato le prove preselettive e di efficienza fisica ed essere stato collocato tra gli idonei non vincitori, è stato convocato per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali ed è risultato idoneo. Con decreto n. 2822 dell’08/08/2024 il Ministero dell’Interno ha disposto il diniego di assunzione, ritenendo insussistente il requisito dell’integrità morale per la pendenza di un procedimento penale definito per remissione della querela.
Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo violazione degli artt. 1 e 27, comma 2, Cost. e dell’art. 26 della legge n. 53/1989, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare ordinando il riesame; l’amministrazione ha confermato il diniego con decreto n. 4462 del 18/12/2024, a sua volta impugnato con motivi aggiunti. Disposta la sospensione del provvedimento, il Ministero ha assunto il ricorrente con riserva degli esiti del contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso principale, essendo il primo provvedimento sostituito dalla rinnovata valutazione espressa in sede di riesame e impugnata con i motivi aggiunti. Ha poi escluso la necessità di integrare il contraddittorio, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui non sono individuabili controinteressati nei provvedimenti di esclusione.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ribadendo l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione nella selezione degli aspiranti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ha tuttavia precisato, sulla scorta di Cons. Stato, sez. IV, n. 4261 del 2018 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 6417 del 2001, che la verifica del requisito non discende automaticamente dalla commissione di specifici fatti, ma implica una compiuta valutazione della condotta, da fondarsi su elementi concreti e attuali.
Il collegio ha quindi censurato entrambi i motivi posti a base del diniego. Quanto al primo, ha escluso che il pagamento risarcitorio seguito dalla remissione di querela costituisca ammissione di responsabilità penale: si tratta di una legittima strategia difensiva, il cui disconoscimento comporterebbe l’irragionevole effetto di costringere l’indagato a celebrare sempre il processo penale.
Quanto al secondo, il giudice ha rilevato che la denuncia di smarrimento della carta era stata presentata il 6 luglio 2021, con blocco nei giorni immediatamente precedenti, dunque oltre un anno e mezzo prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini: l’affermazione dell’amministrazione è frutto di travisamento dei fatti. L’amministrazione, pur potendo astrattamente valutare il fatto storico, ha omesso ogni autonomo apprezzamento degli elementi indiziari, non considerando che il solo dato della titolarità della carta è ritenuto insufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a provare la responsabilità.
Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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