Vincolo di tutela commerciale e bigiotteria non rientrante tra le attività tutelate (TAR Lazio n. 1096 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della formazione del vincolo di destinazione commerciale previsto dall’art. 10 della DAC n. 109 del 2023 di Roma Capitale, costituisce attività tutelata esclusivamente quella riconducibile alle tipologie elencate dalla norma regolamentare. La vendita di bigiotteria non integra la fattispecie della vendita di prodotti di alta moda o di “prêt-à-porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale, né quella della gioielleria intesa come vendita di oggetti preziosi. Il diniego che computi un periodo di esercizio di attività non tutelata al fine di ritenere costituito il vincolo è affetto da difetto di istruttoria e da illogicità della motivazione, con conseguente obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del privato.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto a Roma Capitale il trasferimento di sede della propria attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una via del centro storico a un’altra. L’amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo che nei locali di destinazione fosse costituito il vincolo di tutela di cui all’art. 10 della DAC n. 109 del 2023, in ragione del pregresso esercizio di attività qualificate come tutelate.

La società ha impugnato il diniego e la precedente nota recante motivi ostativi, deducendo la motivazione apparente e l’insussistenza del vincolo, non essendo stata svolta nel locale alcuna attività tutelata per il periodo minimo richiesto dalla disciplina capitolina. Nella fase cautelare la domanda è stata accolta, in ragione della possibile fondatezza delle censure in punto di inesistenza del vincolo e di carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla disposizione regolamentare applicabile. L’art. 10 della DAC n. 109 del 2023 individua le attività tutelate in quelle esercitate nei locali siti nei tessuti della Città Storica espressamente indicati, purché riconducibili alle tipologie elencate. Il vincolo si costituisce soltanto a condizione che l’attività tutelata sia stata esercitata in modo continuativo per almeno due anni, e decade quando da almeno tre anni non sia stata svolta alcuna attività commerciale o artigianale tutelata.

Sul piano istruttorio, Roma Capitale ha ritenuto il vincolo costituito da numerosi anni, richiamando il susseguirsi di attività succedutesi nel locale. Tra queste ha computato la vendita di prodotti di alta bigiotteria, qualificandola come riconducibile alla lettera o) dell’art. 8, comma 1, della DAC n. 49/2019.

Il Tribunale rileva che tale disposizione ricomprende la sola vendita di prodotti di alta moda o di “prêt-à-porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale. L’interpretazione seguita dall’amministrazione non trova appigli testuali e risulta illogica, anche perché la lettera m) dell’art. 10, comma 1, della DAC n. 109/2023 — già corrispondente alla previgente lettera o) dell’art. 8 della DAC n. 49/2019 — individua la gioielleria come vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. La bigiotteria, per senso comune, comprende accessori realizzati con componenti non preziosi e non può essere equiparata alla gioielleria.

Ne consegue la fondatezza della censura di difetto di istruttoria e di illogicità della motivazione. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, con obbligo per Roma Capitale di rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto che nel periodo dal 09/10/2017 al 06/10/2022 nei locali di destinazione non è stata esercitata alcuna attività tutelata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione nella misura di euro 2.000,00, oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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