Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 201 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, è ammissibile anche in difetto di apposizione della formula esecutiva, non più necessaria per effetto dell’art. 115 cod. proc. amm. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condiziona la proponibilità della domanda di esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Decorso inutilmente tale termine e accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione e nomina, per l’ipotesi di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, nell’importo di € 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le relative somme.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Il ricorrente ha rappresentato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e l’inerzia totale del Ministero. Ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, verificando in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, ancorché priva della formula esecutiva. Il Collegio ha osservato che tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio, essendo stato modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e, per quanto qui rileva, l’art. 115 cod. proc. amm. per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. Riforma Cartabia.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla citata disposizione del d.l. n. 669/1996. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti della carta del docente, e con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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