Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Piemonte n. 692 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
Una società operante nel settore della gestione dei rifiuti, con sede in un comune della provincia, aveva impugnato davanti al TAR Piemonte una serie di note con cui la Provincia aveva sospeso l’iter di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, negando l’accorpamento delle attività già autorizzate e l’inserimento di una nuova attività di frantumazione di rifiuti non pericolosi. La sospensione era motivata dalla necessità di regolarizzare le aree interessate dalla presenza di cumuli di rifiuto sottoposti a sequestro.
Al ricorso introduttivo avevano fatto seguito due distinti ricorsi per motivi aggiunti, con cui la ricorrente aveva esteso l’impugnazione alla conferma della sospensione e alla successiva diffida con comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’AIA, resa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente e ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato nel provvedimento.
Secondo tale indirizzo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio.
Nel caso in esame la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione, ha conservato la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse ha dunque imposto al giudice la sola presa d’atto e la conseguente declaratoria di improcedibilità, senza alcun esame del merito dei motivi di censura.
Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della problematicità delle questioni che avevano dato origine alla vertenza. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo dall’autorità amministrativa ai sensi di rito.
Nota della Redazione
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