Subappalto postale eventuale e non obbligatorio nella gara per le notifiche (TAR Sicilia n. 1409 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che qualifica come subappalto l’affidamento a un operatore postale licenziatario delle attività di notificazione a mezzo posta non è immediatamente escludente. L’uso del modo condizionale esprime una mera facoltà e non un obbligo, con la conseguenza che l’operatore già titolare della licenza individuale speciale può eseguire le prestazioni in proprio, senza necessità di subappaltare. La clausola ha funzione meramente definitoria e regolatoria dell’ipotesi in cui si ricorra al subappalto e non impone il ricorso all’istituto. Ne deriva la legittimità del rigetto del ricorso proposto avverso gli atti di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore del servizio universale, impugnava il bando, il disciplinare e il capitolato speciale della procedura indetta da un comune per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia municipale, unitamente alla nota di riscontro negativo alla diffida e ai chiarimenti resi sulla piattaforma di gara.
Il valore stimato dell’appalto era di 20.000.000,00 euro per 30 mesi. Tra le prestazioni richieste il capitolato includeva la notificazione degli atti giudiziari mediante la piattaforma digitale ovvero a mezzo posta. L’art. 17, comma 4, del capitolato prevedeva che le attività richieste a operatori postali in possesso delle licenze individuali speciali fossero considerate subappalto. La ricorrente deduceva il carattere immediatamente escludente di tale previsione, l’antinomia con il disciplinare, che non annoverava la licenza tra i requisiti di partecipazione, e la violazione del principio di unitarietà del processo di notificazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle due Autorità intimate. Il giudizio ha ad oggetto gli atti di una procedura di gara comunale. Le Autorità non hanno emanato alcuno degli atti impugnati e la controversia non investe direttamente provvedimenti o regolamenti dalle stesse adottati. Il richiamo alla loro normativa e alle loro delibere quale parametro di legittimità della lex specialis non radica la legittimazione passiva. Ne è stata disposta l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. La prospettazione della ricorrente muove da un’erronea interpretazione dell’art. 17, comma 4, del capitolato. Il testo della clausola, riportato nella sentenza, riferisce che le attività che l’appaltatore “potrebbe richiedere” a operatori postali titolari di licenza individuale speciale “sono considerate subappalto”.
Il Collegio ha applicato i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., valorizzando il senso letterale delle parole e la volontà della stazione appaltante. L’uso del modo condizionale esprime una mera facoltà e non un obbligo. La previsione va quindi letta nel senso che il subappalto è del tutto eventuale e non necessitato. La clausola non introduce alcun obbligo di avvalersi dell’istituto, ma si limita a qualificare giuridicamente come subappalto il rapporto che si instaura qualora l’appaltatore decida di affidare a terzi l’esecuzione di determinate attività.
Ne consegue che, se l’operatore economico non necessita del subappalto perché è esso stesso titolare della licenza individuale speciale, la clausola non esplica alcun effetto prescrittivo. Sarebbe contrario al principio di ragionevolezza ritenere che un operatore abilitato a eseguire direttamente le prestazioni sia costretto a subappaltare a terzi un’attività che può svolgere in proprio. La ricorrente, in quanto fornitore del servizio pubblico universale, è il soggetto per eccellenza qualificato a svolgere le prestazioni oggetto di gara e la sua partecipazione diretta non può essere inibita.
Esclusa la natura escludente della clausola, il Collegio ha osservato che la ricorrente avrebbe potuto partecipare direttamente come operatore in possesso della licenza o in forma associata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese nei confronti del comune e compensazione nei confronti delle Autorità estromesse.
Nota della Redazione
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