Bocciatura annullabile solo per manifesta irragionevolezza della valutazione (TAR Piemonte n. 691 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo può annullarla solo in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione o travisamento dei fatti. Sul piano processuale, l’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione di merito e non al momento della proposizione della domanda: se lo studente, medio tempore, è passato alla classe successiva, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A contrario, l’interesse permane ove lo studente non abbia ancora conseguito il passaggio e alleghi la propria perdurante situazione scolastica. Il decorso di un ampio lasso di tempo dal provvedimento impugnato, unito all’assenza di allegazioni sull’evoluzione del percorso scolastico, è idoneo a escludere la prova dell’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, minore, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha impugnato innanzi al TAR Piemonte il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe, l’elenco degli ammessi alla classe terza e il documento di valutazione finale riferiti all’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui non era stata disposta l’ammissione alla classe successiva per tre insufficienze riportate in spagnolo, matematica e scienze.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, deducendo l’eccezionalità della bocciatura, l’obbligo di adeguata motivazione, l’errata applicazione della circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 e l’omessa considerazione di problemi di salute di un familiare. L’istanza cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris e la pronuncia non è stata impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che nel processo amministrativo l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve sussistere al tempo della decisione di merito. Se lo studente che ha impugnato la bocciatura riesce a passare alla classe successiva – per ammissione con riserva in via cautelare o ripetendo l’anno – il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; a contrario, l’interesse permane se lo studente non ha ancora conseguito il passaggio.

Applicando tali principi, il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha impugnato il provvedimento cautelare, che dalla bocciatura erano trascorsi cinque anni e che egli non ha allegato la propria situazione scolastica né l’evoluzione del percorso, non presenziando neppure all’udienza di discussione. La prova dell’interesse ad agire è stata quindi ritenuta non raggiunta.

Ciò nonostante, sulla scorta dell’orientamento di secondo grado formatosi a partire da C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio ha esaminato il merito. Ha richiamato la regola secondo cui la valutazione del consiglio di classe è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per eccesso di potere (C.d.s. n. 6140/2022). Quanto alla motivazione, ha ricordato che essa può concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze (TAR Emilia Romagna n. 110/2015), ritenendo il provvedimento sufficientemente argomentato.

Nel merito, il Collegio ha confermato il quadro di manifesta irragionevolezza non ravvisabile, richiamando TAR Milano n. 311/2010 e TAR Napoli n. 1818/2013: l’alunno era partito da una preparazione iniziale incerta, aveva fatto scarsi progressi e il grado di apprendimento era risultato insufficiente. Il provvedimento ha poi correttamente applicato l’art. 6 d. lgs. n. 67/2017, la circolare ministeriale e la delibera del Collegio dei docenti, che fissa il criterio matematico dello scarto rispetto alla valutazione di 6/10. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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