Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 2538 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria di improcedibilità in conformità alla dichiarazione resa in udienza. La pronuncia di improcedibilità preclude ogni esame della fondatezza delle censure, con conseguente compensazione delle spese quando sussista contrasto giurisprudenziale in materia.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia aveva disposto la sua esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per le classi di concorso ADAA/ADEE, unitamente al decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna e al parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca su detto titolo. Avverso tali atti la ricorrente aveva articolato un’unica censura di violazione di legge e eccesso di potere, invocando i principi delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 2022.

Respinta l’istanza cautelare monocratica e rinviata quella collegiale, la ricorrente ha partecipato nel frattempo al percorso INDIRE. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’assistita concluso positivamente tale percorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a fronte della dichiarazione resa in udienza dal difensore, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio. La giurisprudenza univoca — richiamata dal TAR con numerose pronunce del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022, Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2019 — afferma che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso.

Il fondamento della decisione risiede nel principio dispositivo: non spetta al giudice decidere la controversia nel merito quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Il processo amministrativo resta dominato dalla disponibilità della parte quanto alla persistenza dell’interesse a ricorrere, con la conseguenza che la relativa sopravvenuta carenza impone una declaratoria di improcedibilità anziché una decisione sulla fondatezza delle censure.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, astenendosi dall’esame delle doglianze articolate. Non essendosi addivenuti a una decisione di merito, il TAR ha disposto la compensazione delle spese, ponendo a fondamento di tale scelta il contrasto giurisprudenziale in materia.

La pronuncia lascia impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, esaurendosi l’intervento giudiziale in una declaratoria di rito. Il giudizio è pertanto definito con sentenza di improcedibilità, ordinandosi l’esecuzione della stessa da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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