Autorizzazione chiosco bar e ampliamento attività di ristorazione: modifica della concessione (TAR Calabria n. 390 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la valutazione di non irragionevolezza o sproporzione del diniego di autorizzazione all’esercizio di un’attività di ristorazione e pizzeria in area demaniale, basata sul rilievo che l’attività richiederebbe una modifica della concessione rilasciata per diversa adibizione a “chiosco bar”, non è inficiata dalla mancata dimostrazione della proroga della concessione. Il pregiudizio derivante dal diniego di un provvedimento ampliativo per un’attività commerciale non è grave, attenendo a un interesse di natura economica, e non è irreparabile. Ne consegue la reiezione dell’istanza incidentale e la condanna alle spese della parte ricorrente.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione demaniale marittima per l’adibizione a “Chiosco Bar”, presentava un’istanza SUAP relativa a una SCIA per somministrazione di alimenti e bevande, corredata da autorizzazione ex art. 24 cod. nav. e notifica sanitaria, per l’esercizio di un’attività di ristorazione e pizzeria. Il Comune respingeva l’istanza, ritenendo che l’attività di ristorazione e pizzeria non fosse compatibile con la concessione rilasciata, che risultava adibita a “Chiosco Bar”, e che pertanto sarebbe stata necessaria una modifica della concessione.
Avverso tale provvedimento di rigetto, la società proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che non sussistano sufficienti elementi di fondatezza del ricorso. In primo luogo, è stato premesso che non risulta agli atti la proroga della concessione per l’annualità 2026, circostanza che incide sulla valutazione della situazione giuridica vantata dalla ricorrente.
In secondo luogo, il TAR ha osservato che dall’originario provvedimento di concessione risulta che essa è stata rilasciata per l’adibizione a “Chiosco Bar”. A fronte di tale previsione, la valutazione del Comune, secondo cui l’autorizzazione per l’attività di ristorazione e pizzeria richiederebbe una modifica della concessione, non appare irragionevole o sproporzionata.
Quanto al fumus boni iuris, la Corte ha quindi ritenuto che le doglianze della ricorrente non presentino, allo stato, profili di evidente fondatezza, rimandando ogni più approfondito accertamento alla fase di merito.
Con riferimento al periculum in mora, il Collegio ha escluso la gravità del pregiudizio, atteso che esso attiene al diniego di un provvedimento ampliativo per un’attività commerciale; ha altresì escluso l’irreparabilità, in quanto il danno ha natura economica, risultando pertanto suscettibile di successiva tutela per equivalente.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune resistente.
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Nota della Redazione
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