Payback dispositivi medici: giurisdizione del giudice ordinario sugli atti regionali (TAR Lazio n. 2541 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito, per il quadriennio 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, riconducibile a un contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge, non irretroattiva e non lesiva dell’affidamento, poiché l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano era nota agli operatori fin dal 2015. Gli atti con cui le regioni e le province autonome individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi importi, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, sono espressione di attività interamente vincolata, priva di margini discrezionali e di potere autoritativo, con la conseguenza che le controversie sul quantum debeatur appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, nonché il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche agli atti regionali di ripiano.
Con successivi motivi aggiunti la società ha impugnato le determinazioni con cui alcune Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti per ciascuna annualità, contestandone la legittimità derivata e autonoma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce analiticamente il quadro normativo del c.d. payback, dall’art. 17 del d.l. n. 98 del 2011 all’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come novellato dalla legge n. 145 del 2018 e integrato dall’art. 18 del d.l. n. 115 del 2022. Richiama quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato, qualificandolo come contributo solidaristico conforme all’art. 23 Cost. e non lesivo degli artt. 2 e 117 Cost., in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento.
Su tale base il TAR rigetta la prima parte del primo motivo, incentrato sull’illegittimità costituzionale della normativa presupposta, e respinge anche la censura di violazione dei principi europei in materia di concorrenza. Il meccanismo era noto agli operatori sin dal 2015, sicché non può ravvisarsi alcun effetto distorsivo; la dedotta restrizione quantitativa alle importazioni, ex artt. 34 e 35 TFUE, è generica e fattualmente inconsistente, non emergendo alcun nesso tra il tetto di spesa pubblica e l’accesso degli operatori europei al mercato italiano.
Il secondo motivo è infondato: i dati dello scostamento riportati nel decreto ministeriale sono autoesplicativi e non richiedevano alcun confronto endoprocedimentale, non essendo denunciati errori nella certificazione. Parimenti infondato è il terzo motivo sull’insufficienza delle linee guida.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. Le regioni e le province autonome, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento, competenze riservate allo Stato. Esse svolgono un’attività meramente tecnico-contabile, di ricognizione e riepilogo, interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità. Non vi è spendita di potere autoritativo: si instaura un rapporto obbligatorio paritario tra amministrazione e impresa, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ex art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il ricorso introduttivo è dunque rigettato e i motivi aggiunti dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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