Accesso documentale e cessata materia del contendere per ostensione sopravvenuta (TAR Puglia n. 147 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione oggetto di istanza di accesso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., per integrale soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente. L’intervenuto adempimento, ancorché tardivo, rende improcedibile l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza. Le spese di lite possono essere compensate allorché il ritardo nel riscontro sia dipeso da un errore materiale dell’amministrazione, emendato prima della proposizione del ricorso, e la richiesta di estensione dell’ostensione a documentazione non ricompresa nell’istanza originaria non avrebbe comunque trovato accoglimento.
Il Fatto
La società ricorrente, destinataria di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aveva richiesto al Comune il rilascio di copia del verbale per violazione del codice della strada ivi richiamato, al fine di verificarne la regolarità. Non avendo ricevuto riscontro, aveva adito il TAR deducendo l’illegittimità del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso e chiedendo la condanna all’ostensione. Il Comune, costituitosi, aveva chiarito di aver commesso un errore di digitazione nell’indirizzo di posta elettronica del richiedente, provvedendo all’invio della documentazione prima ancora del deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione aveva provveduto all’integrale ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, con conseguente piena soddisfazione della pretesa azionata. Tale circostanza integrava i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia sull’illegittimità del silenzio serbato dall’ente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando due distinti profili. Da un lato, il ritardo nel riscontro era derivato da un mero errore materiale nella digitazione dell’indirizzo di posta elettronica, emendato dall’amministrazione prima della proposizione del ricorso. Dall’altro, l’ulteriore pretesa della ricorrente, volta a ottenere l’ostensione della documentazione comprovante la notificazione del verbale, non avrebbe potuto trovare accoglimento, non essendo tale documentazione ricompresa nell’oggetto dell’istanza di accesso del 2 settembre 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.