Retrodatazione giuridica e risarcimento del danno da ritardata assunzione (TAR Lazio n. 6598 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di tardiva assunzione dovuta a un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, in quanto tali voci presuppongono il perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro. Il lavoratore può invece agire per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell’assunzione, detratto l’aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni deteriori. La tutela risarcitoria ha natura obbligatoria e non costitutiva, e la sua liquidazione può essere demandata all’amministrazione secondo i criteri stabiliti dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un concorso pubblico indetto dalla Commissione Ripam, aveva ottenuto con una prima sentenza il riconoscimento di un maggior punteggio. Nell’inerzia dell’amministrazione, aveva poi promosso un giudizio di ottemperanza, conclusosi con una pronuncia che aveva statuito la necessità di ricostruire la sua posizione sin dalla data di approvazione della graduatoria. Ciononostante, l’assunzione era avvenuta solo con decorrenza successiva, e il commissario ad acta nominato aveva disposto la retrodatazione giuridica ma non quella economica.

Il ricorrente ha quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto della ritardata assunzione e della mancata retrodatazione degli effetti economici del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto il diritto alla retrodatazione economica degli effetti della sentenza favorevole dal diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione. Il primo, quale diritto a conseguire il trattamento economico non goduto, non spetta in alcun caso, non essendo stata prestata attività lavorativa nel periodo considerato.

Il secondo si configura invece come strumento di tutela accordato al lavoratore illegittimamente assunto con ritardo, richiamando il principio per cui, in caso di nomina tardiva per effetto di una sentenza che abbia inciso sulla graduatoria concorsuale, non viene leso il diritto soggettivo all’inquadramento con la stessa decorrenza degli altri vincitori, quanto piuttosto l’interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità: l’elemento oggettivo, ravvisato nella ritardata esecuzione della sentenza anche a seguito del giudizio di ottemperanza articolatosi in due fasi, e l’elemento soggettivo, consistito nel colpevole ed inescusabile ritardo, non avendo l’amministrazione allegato alcunché sul punto.

Per la liquidazione del danno, il Collegio ha fatto ricorso al potere riconosciuto dall’art. 34, comma 4, c.p.a., enunciando i criteri per la corresponsione della retribuzione netta che sarebbe spettata al ricorrente ove fosse stato assunto dalla data stabilita nella sentenza di ottemperanza, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso è stato accolto, con condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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