Parere paesaggistico tardivo: silenzio assenso e inammissibilità del ricorso (TAR Campania n. 778 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990 opera anche nel procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ancorché coinvolga interessi sensibili. Il parere della Soprintendenza deve essere reso nel termine di 45 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere tardivo è nullo e inefficace (“tamquam non esset”) e perde carattere vincolante per il Comune. La richiesta di integrazioni documentali produce un effetto meramente sospensivo del termine, non interruttivo, non potendo le cause di sospensione operare sine die. Il ricorso proposto avverso il parere tardivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo l’atto idoneo a ledere la posizione soggettiva del privato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di unità immobiliari e del lastrico solare di un edificio nel Comune di Agropoli, ha presentato istanza per la realizzazione di un piano mansardato sul lastrico solare, con incremento volumetrico. Dopo il parere favorevole sotto il profilo urbanistico e quello della locale Commissione per il paesaggio, gli atti sono stati trasmessi alla Soprintendenza, che ha dapprima richiesto integrazioni documentali e poi, con nota del 23 maggio 2025, ha espresso parere negativo.
La società ha impugnato il parere e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, eccependo la tardività del provvedimento, il difetto di motivazione e l’erroneità nel merito. La Soprintendenza si è costituita sostenendo la tempestività del parere, per l’asserito effetto interruttivo della richiesta di integrazione, e la sua legittimità sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la censura di tardività, qualificandola assorbente. Richiamata la giurisprudenza amministrativa più recente, il Tribunale ribadisce che il silenzio assenso ex art. 17-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, compresi i beni culturali, con specifico riguardo al procedimento dell’art. 146 d.lgs. 42/2004. Ne deriva che il parere tardivo è inefficace e tamquam non esset.
Il punto centrale riguarda la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali del 14 agosto 2024, cui la Soprintendenza ha riconnesso un effetto interruttivo del termine. Il Tribunale conferma l’orientamento per cui tale richiesta può produrre unicamente un effetto sospensivo: le cause di sospensione o interruzione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione, secondo la regola generale dell’art. 2 l. 241/1990. Non è ammissibile una sospensione sine die rimessa all’adempimento del privato, che determinerebbe incertezza sui tempi di conclusione del procedimento.
Il Collegio aggiunge un ulteriore onere: in caso di assoluta carenza di documentazione essenziale per la valutazione paesaggistica, la Soprintendenza dovrebbe comunicare immediatamente l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza, così arrestando il procedimento alla fase preliminare di verifica e impedendo la formazione del silenzio assenso.
Quanto al computo, il Tribunale precisa che la ripresa dei termini va ancorata alle date di ricezione degli atti e non a quelle di protocollazione, perché il termine legale individua uno spatium deliberandi connesso alla materiale disponibilità degli atti. La scansione temporale evidenzia: 41 giorni tra ricezione dell’istanza e richiesta di integrazioni; 44 giorni tra ricezione delle integrazioni (26 marzo 2025) e motivi ostativi (9 maggio 2025); 11 giorni tra scadenza del termine ex art. 10-bis l. 241/1990 e parere definitivo. Il termine di 45 giorni risulta dunque superato.
Accertata la inefficacia del parere negativo, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il parere tardivo, divenuto non vincolante per il Comune, non è idoneo a ledere in modo concreto e immediato la posizione soggettiva dedotta. Per completezza, sono dichiarate inammissibili anche le ulteriori censure di merito. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.