Ottemperanza, prova dell’inadempimento e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lazio n. 13685 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato non richiede una prova rigorosa da parte del creditore, gravando sull’Amministrazione stessa l’onere di dimostrare di avere dato esecuzione al titolo. La mancata allegazione di chiarimenti o di atti esecutivi da parte dell’Amministrazione resistente comporta l’accoglimento del ricorso. L’esito favorevole determina la declaratoria dell’obbligo di esecuzione nel termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, oltre alla condanna alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza, passata in giudicato, che accertava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. carta docente) per alcuni anni scolastici, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e al pagamento di una somma complessiva.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla statuizione di condanna, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inerzia del Ministero. L’Amministrazione si costituiva formalmente senza fornire chiarimenti o allegazioni in merito all’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, verificata la regolare passata in giudicato della sentenza e la sua notificazione, ha preliminarmente accertato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., nonché la decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione, termine modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito elementi per dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale di legittimità sull’onere della prova tra debitore e creditore (citando Cass. 13533/2001), il Tribunale ha affermato che spetta all’Amministrazione debitrice dimostrare l’adempimento. La mancata allegazione di chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione comporta, quindi, l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Collegio ha inoltre precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi limitare il giudice amministrativo a verificare l’effettiva esecuzione del comando giudiziale. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, nominando fin da subito un commissario ad acta nell’ipotesi di infruttuoso decorso del termine.
Da ultimo, il Tribunale ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, evidenziando la criticità determinata dalla persistente inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere le somme dovute per il bonus docente, che determina la necessità di ulteriori giudizi. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive.
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Nota della Redazione
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