Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e revoca della verificazione (TAR Lazio n. 4979 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, comunicata dalla parte ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito delle censure proposte. La revoca della verificazione già disposta dal giudice è conseguenza necessaria della definizione in rito del giudizio. La compensazione delle spese di lite nei confronti delle amministrazioni costituitesi è giustificata dall’esito in rito del contenzioso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero della Cultura del 16 febbraio 2024, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito paesaggistico del Torrente Arrone, nonché gli atti del procedimento, tra cui il parere della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio e la proposta di dichiarazione. L’area vincolata comprendeva i terreni su cui la società aveva progettato la realizzazione di un impianto agrivoltaico, per il quale erano state presentate istanza di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e istanza di autorizzazione unica alla Provincia di Viterbo.

Il Ministero della cultura e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si erano costituiti in giudizio. Con ordinanza del 23 luglio 2025, la Sezione aveva disposto una verificazione affidandola al Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla società ricorrente il 27 gennaio 2026, con la quale era stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del giudizio negativo di compatibilità ambientale rilasciato con decreto del 22 settembre 2025 e della decisione della società di non contestare tale provvedimento e di rinunciare alla coltivazione del progetto.

Il Collegio ha ritenuto che non restasse che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendovi più alcun interesse della ricorrente alla definizione del giudizio nel merito. La dichiarazione di carenza di interesse, intervenuta prima che la verificazione avesse formalmente avvio, ha reso la decisione sul vincolo paesaggistico priva di utilità concreta per la parte, che aveva abbandonato il progetto.

Il Collegio ha altresì revocato la verificazione disposta con l’ordinanza n. 14655/2025, alla quale non era stato dato riscontro, nonché disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, considerato l’esito in rito del giudizio, e la statuizione di nulla spese nei confronti delle amministrazioni non costituite. Il giudice ha infine ordinato la comunicazione della sentenza al verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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