Esclusione dalle GPS per domanda di riconoscimento tardiva presentata dopo la scadenza (TAR Lazio n. 4331 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del docente che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno all’estero entro il termine fissato dall’O.M. n. 112/2022 ma abbia presentato la domanda di riconoscimento del titolo alla Direzione generale competente solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di inserimento in graduatoria. L’ammissione con riserva, prevista dall’art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020 per i titoli conseguiti all’estero, postula che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il termine per l’istanza di inserimento. La presentazione tardiva della domanda di riconoscimento determina l’insussistenza del requisito e legittima la proposta di esclusione.
Il Fatto
Una docente ha conseguito la specializzazione sul sostegno in Spagna entro il 30 maggio 2022 e ha presentato domanda per l’inserimento nelle GPS per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania ne è stata disposta l’esclusione dalle graduatorie perché il titolo di specializzazione conseguito all’estero non risultava ancora riconosciuto. La docente ha impugnato il provvedimento, deducendo che il riconoscimento era stato richiesto ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del D. Lgs. 206/2007 e censurando l’O.M. n. 112/2022 per la parte in cui subordinava l’inclusione in graduatoria al possesso del riconoscimento entro il 20 luglio 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. La circostanza che la ricorrente avesse conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 maggio 2022 non risultava sufficiente: l’O.M. n. 112/2022 fissava al 31 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento nelle GPS. La docente, invece, aveva presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero soltanto nell’ottobre 2022, quindi dopo la scadenza del termine previsto.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 60/2020 consente l’iscrizione con riserva di riconoscimento del titolo a coloro che, avendo conseguito il titolo all’estero, abbiano dichiarato di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento. Nel caso di specie tale condizione non ricorreva, essendo la domanda stata presentata a termine ormai scaduto.
Il TAR ha dato atto che la posizione della ricorrente era già stata scrutinata negativamente in sede cautelare: l’ordinanza n. 1698/2023 aveva rilevato la tardività della domanda di riconoscimento, presentata nell’ottobre 2022 e dunque oltre il termine indicato dall’O.M. n. 112/2022, e il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2647/2023 aveva confermato tale valutazione.
La sentenza ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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