Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia all’aggiudicazione (TAR Basilicata n. 527 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., costituisce l’esito doveroso del giudizio quando la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso. La sopravvenuta carenza di interesse, che può essere dichiarata anche d’ufficio, presuppone il venir meno dell’utilità concreta perseguita con l’azione di annullamento e non richiede alcuna valutazione nel merito delle doglianze proposte. In tal caso il giudice adito si limita a prendere atto della cessazione della materia del contendere e a regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, con la possibilità di disporne la compensazione in presenza di eccezionali motivi.
Il Fatto
La società ricorrente, nella qualità di mandataria di un’ATI e già appaltatrice uscente del servizio di assistenza tecnica per la programmazione e gestione di fondi agricoli, aveva impugnato dinanzi al TAR Basilicata gli atti della procedura aperta indetta dalla Regione, ivi compresa la determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata e la nomina della commissione giudicatrice. Con il ricorso erano stati dedotti plurimi motivi di illegittimità, concernenti la presunta violazione dell’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 in materia di composizione della commissione, il difetto di motivazione dei punteggi assegnati e l’illegittimità delle clausole sociali del disciplinare relative alla stabilità occupazionale del personale.
Nelle more del giudizio, con memoria del 20.10.2025, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con compensazione delle spese. La controinteressata ha preso atto di tale richiesta con memoria del 31.10.2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, rilevato che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, ha ritenuto che non residuasse altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda sul principio per cui la domanda di improcedibilità manifestata dalla parte ricorrente, in quanto espressione del venir meno dell’interesse alla decisione, rende il giudizio privo del suo presupposto funzionale: l’utilità concreta che la parte intende conseguire attraverso l’eventuale annullamento degli atti impugnati. In tale evenienza, il collegio non è chiamato a scrutinare la fondatezza delle censure dedotte, ma a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti per eccezionali motivi, mantenendo definitivamente a carico della parte ricorrente il Contributo Unificato nella misura versata, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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