Mancata ammissione alla classe successiva non giustifica il passaggio per inerzia (TAR Lombardia n. 1549 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dallo studente, accertato dal Consiglio di classe. La non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative, e si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e abilità proprie della classe frequentata. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio all’apprendimento non possono incidere sulla valutazione di ammissione, che va operata alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte. Tali doglianze possono al più fondare pretese risarcitorie, ove se ne dimostri la fondatezza, ma non l’annullamento del verbale di scrutinio.

Il Fatto

I genitori di una studentessa, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la valutazione di non ammissione alla classe terza, espressa dal Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico 2022/2023, unitamente alla pagella e al verbale di scrutinio integrativo. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.

Il ricorso si fondava su un unico motivo: la mancata adozione, a favore della studentessa, del Progetto Formativo Personalizzato previsto per gli studenti-atleti di alto livello dalla circolare ministeriale n. 2359 del 22/07/2022, che richiama il d.m. 10 aprile 2018, n. 279. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1056/2023. Nel merito nessuna memoria è stata prodotta in vista dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso confermando le argomentazioni già svolte in sede cautelare. La studentessa, all’esito dell’anno scolastico 2022/2023, ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in tre materie curricolari: quattro in fisica, quattro in matematica e quattro in scienze. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, tale esito non consente il passaggio alla classe successiva.

Il TAR ribadisce che le asserite inerzie dell’Amministrazione nell’approntamento delle misure di ausilio non possono elidere le lacune dello studente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che doglianze di tal genere non supportano l’annullamento del verbale di scrutinio, ma al più possono fondare pretese risarcitorie. L’interesse dell’alunno, infatti, non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato a garantire l’apprendimento e il superamento delle difficoltà. La mancata o parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l’avanzamento.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, ord. 20 dicembre 2023, n. 5093, Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493, Cons. Stato, sez. VII, 14-11-2024, n. 9144 e TAR Lombardia, Milano, V, 12-06-2023, n. 1456.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa va respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito. Non sono stati allegati né provati l’elemento soggettivo della colpa, il danno e il nesso di causalità. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 11-09-2024, nn. 7529, 7528, 7527, Cons. Stato, 08-01-2025, n. 102, Cons. Stato, sez. V, 2-02-2024, n. 1087 e TAR Lombardia, Milano, II, 23-06-2022, n. 1477, precisando che la prova della quantificazione del danno non si identifica con la prova della sua effettiva esistenza.

Il ricorso è quindi respinto in ogni sua domanda, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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