Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza: improcedibilità dell’azione (TAR Puglia, Lecce – Sez. I n. 951/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti, intervenuto nel corso del giudizio e concernente l’oggetto della controversia, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito dell’azione di annullamento proposta dinanzi al giudice amministrativo. In tale evenienza, ove la parte ricorrente dichiari espressamente il sopravvenuto difetto di interesse nel corso dell’udienza di trattazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, anche in considerazione delle ragioni sottese al pronunciamento di rito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR la deliberazione con cui il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce aveva disposto l’aggiudicazione definitiva di un compendio immobiliare sito in Maglie in favore della società controinteressata, all’esito di una procedura di asta pubblica svoltasi nel mese di aprile 2025. L’atto di aggiudicazione era stato successivamente rettificato con una delibera del mese di luglio 2025, anch’essa oggetto di gravame.
Avverso tali determinazioni e gli atti presupposti la ricorrente ha proposto ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e, ove occorra, la declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita. Il Consorzio e la società aggiudicataria si sono costituiti in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in vista dell’udienza di merito, la società ricorrente aveva depositato in atti copia di un accordo transattivo, regolarmente sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto il contenzioso in esame. Nel corso dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha altresì dichiarato formalmente il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il TAR ha quindi richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ai sensi del quale il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La definizione transattiva della controversia e la conseguente dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente integrano la fattispecie normativa, privando di utilità ogni ulteriore esame delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le ragioni sottese al pronunciamento di rito e la peculiarità della questione esaminata, che giustificano l’integrale compensazione tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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