La PA non può invocare l’inerzia interna per non concludere la VIA (TAR Puglia n. 1024 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tutti i termini sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e il loro mancato rispetto integra un’ipotesi di inerzia censurabile dell’Amministrazione. L’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti e l’elevato numero di istanze pendenti non giustificano il ritardo, perché le disfunzioni organizzative interne agli uffici non costituiscono causa di esonero dalla conclusione del procedimento. Al procedimento di VIA si applicano inoltre gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte, con la conseguenza che il parere dell’autorità paesaggistica sui progetti da fonti rinnovabili è obbligatorio ma non vincolante e il suo silenzio non impedisce la definizione della domanda.
Il Fatto
Una società ha presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’istanza di VIA per un impianto eolico da realizzare in Puglia, riconducibile all’elenco dell’allegato I-bis alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. La procedura, per tale ragione, è affidata alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e segue un iter accelerato.
Dopo l’acquisizione della documentazione, le integrazioni volontarie del proponente e il parere positivo della Regione, la Commissione non si è espressa. La società ha quindi agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. I Ministeri intimati si sono costituiti senza depositare memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dei termini. L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 li considera tutti perentori, e l’art. 3-bis del medesimo codice dell’ambiente impone che le sue norme siano derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi della Repubblica, nel rispetto del diritto europeo.
Né vale opporre l’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti. Lo stesso legislatore, con il d.l. n. 153/2024, convertito dalla l. n. 191/2024, ha precisato che la nuova disciplina sull’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale. Quanto al carico di istanze pendenti, il Collegio richiama il principio secondo cui le disfunzioni organizzative interne agli uffici non possono essere addotte come motivo ostativo alla conclusione tempestiva del procedimento (Cons. Stato n. 9791/2024), rilevando al più sul piano della responsabilità personale del funzionario.
La Sezione affronta poi il coordinamento tra l’art. 25, comma 1, del TUA e l’art. 17-bis della l. n. 241/1990. La prima disposizione consente all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione quando i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative. Il secondo prevede il silenzio assenso tra amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati: come chiarito dal Cons. Stato, parere n. 1640 del 23 giugno 2016, l’inerzia dell’amministrazione interpellata è equiparata ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento finale.
Infine, il Collegio ricostruisce la scansione temporale dell’art. 25, comma 2-bis, del TUA e osserva che il concerto con il Ministero della cultura si colloca in una fase successiva rispetto alla stasi lamentata, riguardante la mancata determinazione della Commissione tecnica. In ogni caso, per effetto del richiamo all’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, il parere paesaggistico sui progetti da fonti rinnovabili è obbligatorio ma non vincolante e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda.
Il ricorso è pertanto accolto: il Tribunale accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di determinarsi entro trenta giorni, con nomina del commissario ad acta solo su istanza di parte e in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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