Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e spese distratte al difensore (TAR Sicilia n. 241 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., è accolto quando l’amministrazione non fornisca la prova, su di essa gravante, di avere dato integrale esecuzione al giudicato. Non costituisce adempimento il pagamento delle sole somme distratte in favore del difensore, poiché questi è estraneo al giudizio di ottemperanza e le spese distratte restano distinte da ciò che è dovuto alla parte. Il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, senza riconoscere alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosce il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’amministrazione scolastica all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1000,00 oltre accessori.

Passata la sentenza in giudicato, e decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica esecutiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mera forma, depositando un atto contenente l’ordine di pagamento in favore del difensore delle somme a questi spettanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla comunicazione della Cancelleria, ed è stata notificata ai fini esecutivi; dalla notificazione è decorso il termine di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Il punctum dolens riguarda l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione. L’amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato nei confronti della parte ricorrente. Il documento depositato riguarda somme destinate al difensore, in quanto distratte in suo favore, e il difensore non compare tra i ricorrenti della presente controversia.

Da qui la conclusione che il pagamento prodotto non integra l’adempimento del giudicato: le somme dovute alla parte restano distinte da quelle liquidate a titolo di spese di lite e distratte al procuratore. L’azione è pertanto accolta.

Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio e ulteriore termine di sessanta giorni. La scelta di attingere alle risorse interne è motivata anche dall’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.

Quanto al compenso, il Collegio lo ha escluso richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui l’attività del dirigente della stessa amministrazione rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre precisato che l’incarico è obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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