Riparametrazione dei punteggi tabellari esclusa solo se la lex specialis lo prevede (Cons. Stato n. 10362 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica trova il proprio fondamento e i propri limiti nella lex specialis. Quando il disciplinare di gara riservi espressamente l’operazione di rescaling ai soli criteri discrezionali, escludendo i criteri tabellari, non è consentito estendere la riparametrazione ai sub-criteri tabellari, che certificano con punteggio secco la presenza o l’assenza di un requisito e non esprimono un giudizio valutativo sulla qualità dell’offerta. La clausola che impone di riparametrare il singolo criterio e l’offerta tecnica complessiva va applicata dalla stazione appaltante, ma la sua inosservanza non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione quando, all’esito del ricalcolo, la graduatoria finale resta invariata per difetto di interesse del ricorrente. Il giudice amministrativo non può sindacare, in assenza di manifesta illogicità, la scelta di non attivare la verifica facoltativa di anomalia dell’offerta.

Il Fatto

L’azienda regionale di emergenza sanitaria indice una procedura aperta per l’affidamento del soccorso sanitario extra-ospedaliero, suddivisa in cinque lotti. Per il lotto relativo all’area di Viterbo partecipano due società: la seconda graduata impugna l’aggiudicazione, lamentando la mancata riparametrazione dei punteggi riferiti ai sub-criteri del criterio tabellare n. 1 e censurando le valutazioni sul criterio n. 4. Con motivi aggiunti contesta l’offerta economica dell’aggiudicataria; quest’ultima propone ricorso incidentale.

Respinta l’istanza cautelare e stipulato nelle more il contratto, il TAR Lazio accoglie il ricorso principale, ritenendo fondato e assorbente il motivo sulla riparametrazione dei sub-criteri, e respinge l’incidentale. Entrambe le società appellano la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sulle vicende che potrebbero condurre alla risoluzione del contratto. Il motivo è inammissibile: la clausola del capitolato subordina la potestà risolutoria a una previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e i relativi poteri non risultano esercitati. La censura sollecita dunque un sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati, precluso dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

È infondato anche il motivo sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il capitolato tecnico non impone l’immatricolazione dei mezzi con noleggio con conducente, richiedendo solo l’autorizzazione come autovetture per il servizio di pronto soccorso; l’obbligo non può ricavarsi dalla normativa secondaria invocata.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 17 del disciplinare. Il Collegio distingue criteri discrezionali, quantitativi e tabellari. Il punto 17.2 riserva il rescaling ai soli criteri discrezionali ed esonera espressamente quelli tabellari, per l’evidente ragione che essi non dipendono da valutazione della commissione. Il punto 17.4 prevede invece una riparametrazione del singolo criterio e dell’offerta tecnica complessiva, finalizzata a non alterare i pesi.

Il TAR aveva esteso la riparametrazione ai sub-criteri tabellari richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8888/2023 e la n. 8691/2019. Il Collegio ritiene tali precedenti inconferenti: la prima intervenne su un disciplinare ambiguo, la seconda su criteri qualitativi e quantitativi e su una clausola non chiara. Nella specie la lex specialis non presenta ambiguità ed esclude espressamente il criterio tabellare dal rescaling.

La stazione appaltante, tuttavia, non ha applicato il punto 17.4: nessuna concorrente aveva raggiunto il massimo nel criterio n. 1 né nell’offerta complessiva. Eseguito il ricalcolo, la prima graduata sarebbe rimasta l’aggiudicataria con 98,40 punti contro 97,93. Manca quindi l’interesse a coltivare la censura, che il TAR ha erroneamente respinto. Respinte le censure riproposte, anche per abuso del processo e, nel merito, per l’assenza di obbligo di verifica di anomalia in gara con due soli concorrenti, la Corte accoglie gli appelli e respinge il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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