Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2568 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In ossequio al principio dispositivo, il giudice è obbligato a prendere atto di tale dichiarazione e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia è di rito e trova il proprio fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’assenza di statuizioni nel merito giustifica, di regola, la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, con ricorso al TAR Lombardia, la determinazione del Direttore Generale di ARIA n. 147 del 21 febbraio 2024, nella parte in cui era stata aggiudicata alla controinteressata una fornitura nell’ambito di una procedura aperta multilotto, unitamente ai verbali di gara, al disciplinare e al capitolato tecnico. Chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente dal lotto.
In pendenza del giudizio, la ricorrente depositava dichiarazione con cui affermava di non avere più interesse al ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente, in data 20 maggio 2025, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La questione è dunque esclusivamente processuale: stabilire quale effetto produca, sul giudizio pendente, la sopravvenuta caducazione dell’interesse della parte all’accoglimento della domanda.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, in ossequio al principio dispositivo, il giudice è obbligato a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio richiama, ex pluribus, TAR Lazio – Roma, sez. III, n. 4068 del 24.2.2025.
Da tale ricostruzione deriva l’impossibilità, per il Collegio, di definire l’affare diversamente dall’adozione di una pronuncia in rito. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non essendovi più alcuna domanda da esaminare nel merito.
Quanto alle spese di lite, l’assenza di statuizioni in merito giustifica, ad avviso del Collegio, la loro integrale compensazione. Il Tribunale provvede di conseguenza, dichiarando il ricorso improcedibile e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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