Specifiche tecniche di gara omologate UIC quali requisiti minimi di partecipazione (TAR Lombardia n. 2570 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a evidenza pubblica le caratteristiche essenziali e i requisiti minimi delle prestazioni o del bene, fissati dalla lex specialis e dalle specifiche tecniche allegate, integrano una condizione di partecipazione alla selezione: non è ammissibile che il contratto sia aggiudicato a un concorrente privo del requisito minimo, poiché esso definisce la natura stessa della prestazione richiesta. L’esclusione è legittima anche in assenza di una clausola espressa che la commini per le offerte non conformi alle specifiche indicate. La certificazione di conformità rilasciata da un ente diverso dall’UIC non equivale all’omologazione UIC. Il concorrente che intenda contestare la clausola della lex specialis che prescrive il requisito, per il suo effetto immediatamente escludente, è tenuto alla sua tempestiva impugnazione.

Il Fatto

Una società ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura biennale di guarnizioni frenanti organiche, dell’importo a base d’asta di euro 1.747.200,00 oltre iva. Le specifiche tecniche allegate richiedevano guarnizioni omologate secondo la norma UIC 541-3, per categoria 4 e materiale organico, e individuate nell’Allegato I, Tipo 4.2.

L’unica offerente ha presentato la propria offerta, corredata da una certificazione di conformità rilasciata da un ente terzo. La stazione appaltante ha disposto l’esclusione della concorrente, rilevandone l’assenza nell’elenco della tabella Type 4.2 dei costruttori con prodotto omologato UIC. La società esclusa ha impugnato l’atto, unitamente agli atti di gara in parte qua, chiedendo l’annullamento in via derivata degli stessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondata la censura con cui la ricorrente sosteneva che i documenti di gara non prevedessero l’esclusione dei concorrenti non inseriti nell’appendice all’Allegato I, Tipo 4.2, né imponessero che l’omologazione avvenisse ad opera dell’organismo internazionale. Le guarnizioni frenanti per uso ferroviario sono un prodotto destinato a garantire la sicurezza dell’esercizio e dei passeggeri; le specifiche tecniche vanno quindi considerate requisiti minimi, in ragione dello scopo dell’affidamento.

La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato sez. V, 07.01.2025, n. 82 — afferma che le caratteristiche essenziali e i requisiti minimi della lex specialis costituiscono condizione di partecipazione e che l’aggiudicazione a un concorrente privo del requisito è inammissibile, senza che rilevi l’assenza di una clausola di esclusione esplicita per le offerte non conformi.

Il certificato di conformità dell’ente terzo attestava la rispondenza agli allegati C3 e C4 della norma, ma non l’omologazione UIC. Esso avrebbe dovuto essere accompagnato da una relazione tecnica idonea a rendere intelligibile il possesso di ciascuna caratteristica richiesta, specie con riferimento alle prove del banco dinamometrico S1 e S2. Dagli atti non emergeva la ragione per cui il prodotto, dichiarato conforme da un ente diverso dall’UIC, non risultasse poi omologato UIC. Nessuna rilevanza poteva assumere la relazione tecnica trasmessa dopo la presentazione dell’offerta.

Il secondo motivo — violazione del diritto dell’Unione e del d.lgs. n. 57/2019 — è stato dichiarato irricevibile. Le doglianze erano dirette a censurare la lex specialis in sé e il suo impatto sulla parità di trattamento: l’effetto del requisito era immediatamente escludente per la ricorrente, consapevole del mancato inserimento nell’elenco, e quindi andava impugnato tempestivamente.

Quanto al terzo motivo, la Commissione di gara, dopo aver analizzato la documentazione e rilevato la carenza del requisito, aveva rimesso gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, che ha legittimamente disposto l’esclusione ai sensi dell’art. 7, lett. d), dell’Allegato I.2 al codice dei contratti pubblici. Il ricorso è stato così in parte dichiarato irricevibile e per il resto respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *