Decadenza dell’autorizzazione all’edicola per sospensione dell’attività oltre un anno (TAR Lombardia n. 1537 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di commercio su aree pubbliche, l’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998 configura la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale come effetto vincolato della sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno. Accertata la perdurante chiusura dell’esercizio oltre il predetto termine, l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità e non può che dichiarare la decadenza, restando irrilevante che la sospensione sia stata preventivamente comunicata dal titolare. Le ragioni economiche o organizzative addotte a giustificazione della chiusura, così come l’incidenza della sanzione sugli interessi dell’esercente, non integrano vizi del provvedimento, né sono idonee a fondare un sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali.
Il Fatto
Una società titolare di un’autorizzazione per l’esercizio su suolo pubblico di un’edicola, rilasciata nel 2007, presentava nel 2021 comunicazione di subentro nella titolarità del provvedimento. Con atto del 2023 il Comune dichiarava la decadenza dell’autorizzazione e revocava la relativa concessione di suolo pubblico, rilevando la sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto del presupposto di fatto, l’avvenuta riapertura dell’esercizio e l’inadeguatezza dei controlli, oltre all’eccessiva incidenza della sanzione. La Sezione accoglieva in sede cautelare la domanda, motivando esclusivamente in punto di periculum. Il ricorso giungeva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma applicabile, l’art. 22, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 114 del 1998, che sanziona con la decadenza la sospensione dell’attività per un periodo superiore a un anno. La disposizione non lascia all’amministrazione alcuna discrezionalità: constatato il presupposto fattuale della perdurante chiusura ultrannuale, l’ente non può che dichiarare la decadenza.
Nel caso concreto, per ammissione della stessa ricorrente, l’edicola è rimasta chiusa dal 9 maggio 2022 al 30 giugno 2023. Si tratta di un periodo superiore all’anno, di per sé sufficiente a giustificare la decadenza. La circostanza che la chiusura sia stata comunicata in via preventiva non assume alcun rilievo.
Il Collegio esclude inoltre che sia stata dimostrata una reale ripresa dell’attività. La bolla di consegna del 2 luglio 2023 riguarda un numero esiguo di acquisti e i rifornimenti di una sola giornata, ed è smentita dal successivo controllo del 6 luglio 2023, che ha confermato la chiusura. Assume rilievo anche il sopralluogo del 13 gennaio 2025, effettuato dopo l’ordinanza cautelare, con esito nuovamente negativo.
Da tali elementi il Tribunale desume che la ricorrente non ha mai svolto l’attività oggetto dell’autorizzazione. Ne consegue l’infondatezza delle censure relative all’obbligo di parità di trattamento delle testate e all’asserita eccessiva incidenza della sanzione sugli interessi dell’esercente, argomentazioni giudicate inconferenti.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in favore del Comune resistente.
Nota della Redazione
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