Payback dispositivi medici: il versamento del 25% determina improcedibilità (TAR Lazio n. 9360 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, prevista dalla norma novellata, è subordinata all’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio. In difetto di tali adempimenti comunicativi, la dichiarazione del versamento versata in atti dalla parte ricorrente determina, piuttosto, l’improcedibilità del ricorso per palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rimodulato gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, prevedendo l’assolvimento con il versamento del 25 per cento degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, con memoria depositata in giudizio, ha dichiarato di aver versato alla Regione la quota del 25 per cento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi della novella. La norma, tuttavia, subordina tale declaratoria a un meccanismo procedimentale specifico: l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Nella fattispecie, difettando tali adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni e delle Province autonome, la dichiarazione del versamento non poteva condurre alla cessazione della materia del contendere ex lege. Il Collegio ha pertanto ricondotto la fattispecie alla diversa ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, come da avviso dato dal Presidente alla camera di consiglio.
La decisione in rito ha assorbito ogni altra valutazione nel merito delle censure proposte. In ragione della natura processuale della pronuncia e della complessità della materia, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.