Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo la dichiarazione della ricorrente (TAR Puglia n. 34 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione. La dichiarazione, fondata su sopravvenienze normative che hanno inciso sull’assetto degli interessi e sulla prospettata conversione del progetto originario, priva il giudizio di ogni utilità concreta per chi lo ha promosso. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esonera il giudice dal pronunciare sulle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva archiviato l’istanza di autorizzazione unica presentata per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, della potenza di 7,75 MWe, nel territorio comunale di Brindisi. Il provvedimento di archiviazione era stato adottato in esito al giudizio definito con la sentenza del TAR Lecce n. 361/2023.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso, la società ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando le sopravvenienze normative di cui al d.lgs. n. 190/2024 e l’avvio di un intervento di conversione del progetto. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, ritenendo che essa integri gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
La circostanza che la stessa parte interessata abbia espressamente rappresentato l’assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, anche in ragione del mutato quadro normativo di riferimento, ha reso la controversia priva di oggetto sostanziale. Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, richiamando il disposto dell’art. 85, comma 9, c.p.a..
Quanto alle spese, la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione ha imposto la pronuncia di nulla per le spese.
Nota della Redazione
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