Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per rinuncia implicita all’esproprio (TAR Puglia n. 680 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, resa senza specificazione alcuna, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse, accertata dal giudice su richiesta di parte, fa venire meno gli effetti sospensivi dell’atto impugnato eventualmente disposti in sede cautelare dal giudice d’appello. La definizione in rito del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la compensazione delle spese di lite, ove la condotta processuale delle parti la giustifichi.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR per la Puglia la deliberazione con cui il Comune di Roseto Valfortore aveva disposto l’esproprio per pubblica utilità di una porzione del suo terreno, finalizzato alla realizzazione di un’area camper in località Paduli, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato aveva disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato con ordinanza cautelare. Successivamente, la ricorrente depositava una dichiarazione con la quale affermava di non avere più interesse alla definizione del ricorso, senza fornire alcuna specificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale evenienza, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., costituisce causa di improcedibilità del giudizio, dovendosi escludere la persistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto impugnato.
Il Tribunale ha altresì precisato che l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, intervenuto su richiesta di parte, comporta la cessazione degli effetti sospensivi dell’ordinanza cautelare emanata dal Consiglio di Stato. La declaratoria di improcedibilità priva di oggetto la misura cautelare già concessa, con conseguente venir meno dell’efficacia sospensiva del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la condotta processuale della parte ricorrente che, avendo dichiarato di non avere più interesse, ha determinato la definizione anticipata del giudizio senza che fosse necessario un esame nel merito della controversia.
La sentenza, resa in forma semplificata, ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ordinando l’esecuzione amministrativa del provvedimento.
Nota della Redazione
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