Il TAR Basilicata respinge la cautela nel caso del collezionista d’armi: prevale la pubblica sicurezza (TAR Basilicata n. 135 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare avverso i provvedimenti di ritiro cautelare di armi e munizioni adottati ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS), la valutazione del pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere compiuta alla luce delle informazioni fornite dall’Amministrazione resistente. In tale bilanciamento, l’interesse alla pubblica sicurezza che sorregge il provvedimento impugnato è da ritenersi prevalente rispetto all’interesse del ricorrente, ancorché collezionista, alla reintegrazione nella disponibilità delle armi, con conseguente reiezione dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
Con due distinti verbali del 17 settembre 2025, la Questura di Potenza disponeva il ritiro cautelare amministrativo delle armi e munizioni detenute dal ricorrente, un collezionista, sia presso la propria abitazione di residenza che presso un altro immobile di sua proprietà. Il provvedimento concerneva un ingente arsenale, comprendente pistole, revolver, fucili e munizioni.
La Questura disponeva inoltre la sospensione dei titoli autorizzativi rilasciati al ricorrente, ossia il porto d’armi e la licenza di collezione. Avverso tali atti, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità per carenza di motivazione e altri vizi.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, preliminarmente, ha affermato la propria giurisdizione e competenza, rilevando che le questioni relative all’ammissibilità del ricorso e alla dedotta carenza di motivazione potranno essere esaminate in sede di merito, non essendo dirimenti in sede cautelare.
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, il Collegio ha posto l’accento sull’assenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, condizione necessaria per la concessione della misura. Tale valutazione è stata operata anche e soprattutto alla luce delle informazioni fornite dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva, dalle quali è emersa la consistenza delle ragioni di sicurezza pubblica alla base dei provvedimenti impugnati.
Il Tribunale ha quindi proceduto al bilanciamento degli opposti interessi: da un lato, l’interesse del ricorrente a rientrare nella disponibilità delle armi oggetto di collezione; dall’altro, l’interesse pubblico alla sicurezza, che ha costituito il fondamento del ritiro. All’esito di tale ponderazione, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse alla pubblica sicurezza, rigettando l’istanza cautelare.
Conseguentemente, il TAR ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase, sussistendo giusti motivi. Ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità delle parti interessate, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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