L’ottemperanza per la Carta del docente si radica davanti al giudice amministrativo dopo il decorso del termine dilatorio (TAR Lazio n. 13655 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e aventi a oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente. Presupposti dell’azione sono la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, oltre alle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato e mai impugnata, era stata notificata ai fini esecutivi presso la sede reale dell’Amministrazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato. Il Ministero si costituiva formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere. In primo luogo, verifica la sussistenza delle condizioni della proposta azione di ottemperanza, ravvisandole nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. Tale scansione procedimentale risulta essenziale per l’ammissibilità del ricorso, atteso che solo dopo tale termine l’inottemperanza può considerarsi consolidata e può essere azionata la tutela giurisdizionale.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. L’ordine di esecuzione costituisce l’esito naturale dell’accertamento dell’inottemperanza, non essendo necessaria alcuna ulteriore delibazione sulla fondatezza del diritto fatto valere, ormai cristallizzato nel giudicato.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Tale nomina anticipata risponde all’esigenza di evitare un’ulteriore dilazione dell’esecuzione, garantendo l’effettività della tutela giurisdizionale.
Nessun compenso viene liquidato per l’attività del Commissario, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla refusione in favore della ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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