Il silenzio della P.A. sull’istanza di riattivazione della concessione demaniale (TAR Lazio n. 3364 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non sussiste soltanto quando la legge riconosca a quest’ultimo una situazione giuridica qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento. Sorge così in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche. È pertanto illegittimo il silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza del concessionario volta a conoscere tempi e modalità della riattivazione della concessione demaniale sospesa, in quanto propedeutica alla riattivazione stessa. L’eventuale proroga della sospensione richiede un provvedimento espresso che indichi le ragioni, fattuali e giuridiche, e la durata.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare, fino al 2034, di una concessione demaniale idrica di competenza regionale su un’area in cui svolge una manifestazione socio-culturale e commerciale. L’area è stata oggetto dell’intervento giubilare n. 168, con presa in consegna da parte di Roma Capitale nel marzo 2024 per la realizzazione dei lavori.
Nelle more dei lavori, la Regione ha sospeso la concessione con determina dell’8 novembre 2024, fissando il termine della sospensione al 15 marzo 2025, data di presunta conclusione delle opere. A fronte dell’inerzia delle amministrazioni, la società ha chiesto la restituzione dell’area e, non ottenendo riscontro esaustivo, ha proposto ricorso per accertamento del silenzio, nomina di commissario ad acta e risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni in rito di Roma Capitale, che aveva dedotto il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse. Le istanze della società sono rivolte a ottenere contezza, per i profili di rispettiva competenza, della conclusione dei lavori e della riconsegna dell’area, nonché della tempistica di riattivazione della concessione. Non si tratta, quindi, di uno strumento surrogatorio di un diverso contenzioso.
Non è accolta la richiesta istruttoria relativa al deposito di una presunta istanza di concessione presentata dal Comune alla Regione, ritenuta irrilevante per la definizione della controversia.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste anche quando ragioni di giustizia ed equità impongono una determinazione, secondo il dovere di correttezza e buona amministrazione (Cons. Stato, sezione sesta, 1 ottobre 2021, n. 6569). Nel caso concreto, la società ha diritto di conoscere quando si verificheranno le condizioni per la riattivazione della concessione.
Rileva il Collegio che le amministrazioni non concordano sulla data di conclusione dei lavori: secondo la Regione coinciderebbe con il completamento del Parco di Affaccio, mentre per Roma Capitale si prolungherebbe per il biennio di manutenzione. Tale disputa esula dall’oggetto della controversia; ciò che conta è che le amministrazioni non hanno fornito risposta esaustiva.
È dunque illegittimo il silenzio e va ordinato di riscontrare le richieste. Roma Capitale dovrà comunicare, entro trenta giorni, la data esatta di restituzione dell’area alla Regione, esplicitando eventuali ragioni ostative. La Regione, nei successivi trenta giorni, dovrà adottare un provvedimento espresso di riattivazione ovvero determinazioni di altro tipo, indicando, in caso di proroga, le ragioni e la durata. Il Collegio soprassiede alla nomina del commissario ad acta. Sulla domanda risarcitoria dispone la conversione del rito in ordinario.
Nota della Redazione
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