Nomina commissario ad acta e spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 141 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. In caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso, senza riconoscimento di compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia a ogni condanna al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo per l’aggiornamento e la formazione del docente, tramite la carta elettronica, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle relative somme mediante buoni elettronici di spesa.

Il titolo non risulta eseguito. Le ricorrenti propongono quindi ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., nei confronti del Ministero e degli uffici scolastici regionali e provinciali, chiedendo l’adempimento e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla documentazione in atti, e all’infruttuoso decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è fornita prova.

Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto. Il giudice ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale nomina commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è escluso, poiché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso Ministero resistente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in tal senso T.A.R. Calabria n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia n. 291 del 2025.

Il giudice precisa poi che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, richiamando Cons. Stato n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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