Regolamento fotovoltaici e volizione-preliminare: inammissibile l’impugnazione diretta (TAR Puglia n. 975 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi generali, ivi inclusi i regolamenti comunali, sono impugnabili in via diretta solo quando contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente e concretamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari. Qualora il regolamento, anziché introdurre un divieto assoluto, si limiti a fissare limiti quantitativi di occupazione del suolo e prescrizioni costruttive, esso va ricondotto alla categoria della volizione-preliminare, non immediatamente lesiva, e pertanto non autonomamente impugnabile. In tal caso l’interesse a ricorrere sorge solo al momento dell’adozione dell’atto applicativo che dia concreta esecuzione alla disciplina regolamentare, essendo inammissibile il ricorso c.d. “in prevenzione ipotetica” proposto in assenza di una lesione attuale e concreta.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la delibera consiliare con cui il Comune di Spongano aveva approvato un regolamento disciplinante l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole del territorio comunale. La ricorrente, che dichiarava l’interesse ad avviare l’iter per realizzare un impianto di tal genere, ha censurato il regolamento sotto un duplice profilo: da un lato, per la presunta illegittima limitazione alla realizzazione degli impianti anche in aree considerate idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021; dall’altro, per l’invasione della sfera di competenza regolatoria riservata al legislatore nazionale e regionale.
Il Comune si è costituito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva, oltre che la natura non lesiva dell’atto impugnato, qualificabile come regolamento di volizione-preliminare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili direttamente solo ove contengano previsioni idonee a ledere in via immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari. In difetto, essi divengono impugnabili solo unitamente all’atto applicativo che realizzi una lesione effettiva e attuale, non ipotetica o futura (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 7601 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 9447 del 2025).
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il regolamento impugnato non introduce un divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole, ma si limita a stabilire limiti quantitativi alla percentuale massima di superficie occupabile (3% in via generale e 50% nella fascia dei 500 metri dalle zone PIP) e a dettare prescrizioni di carattere costruttivo.
La ricorrente, dal canto suo, non ha dimostrato di aver presentato alcuna istanza per la realizzazione di un impianto nel territorio comunale, né di essere prossima a farlo, e non ha fornito prova alcuna che le percentuali massime di occupazione fossero già esaurite o che le prescrizioni costruttive fossero di fatto impossibili da rispettare. Non è stata quindi dimostrata la lesività in concreto del regolamento, risultando astrattamente possibile che l’amministrazione non opponga le previsioni regolamentari quali ragioni ostative all’accoglimento di una futura istanza.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha qualificato il regolamento come atto di volizione-preliminare, non direttamente lesivo, e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della decisione e della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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