Interessi legali su indennizzi legge 210/1992 confermati da TAR (TAR Campania n. 5076 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, inclusi gli indennizzi ex legge n. 210/1992, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche per le obbligazioni pecuniarie, avendo funzione sanzionatoria e non risarcitoria. Per espressa previsione dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015, la predetta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino al termine assegnato all’amministrazione per adempiere, o comunque fino all’effettivo soddisfacimento del credito. La relativa statuizione costituisce titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario di un indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero della Salute al pagamento della somma di euro 9.342,77 a titolo di rivalutazione annua dell’indennità integrativa speciale, oltre interessi legali. A fronte del mancato adempimento dell’amministrazione nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, ravvisando la legittimazione passiva del Ministero della Salute e la presenza di tutti i requisiti per l’esecuzione del giudicato. In particolare, il Collegio ha verificato la sussistenza della certificazione del passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse dimostrato l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza azionata.
Nel merito della domanda relativa all’astreinte, il Collegio ha ripercorso l’evoluzione normativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208/2015, che ha espressamente previsto l’applicabilità della penalità di mora anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Tale precisazione ha indotto il Tribunale a rivedere il precedente orientamento che configurava l’iniquità dell’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio pubblico.
La Corte ha quindi chiarito che la penalità di mora, avendo natura sanzionatoria e non risarcitoria, assolve alla finalità di stimolare il debitore all’adempimento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è rapportata al saggio degli interessi legali. Tale quantificazione realizza un equo contemperamento tra gli interessi del creditore e quelli del debitore pubblico, anche in presenza di contenzioso seriale relativo agli indennizzi ex legge n. 210/1992.
Il Collegio ha precisato che la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino al termine assegnato all’amministrazione per adempiere, ovvero fino all’effettivo soddisfacimento del credito. Ha altresì accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, mentre il compenso del commissario è stato liquidato in via forfettaria.
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Nota della Redazione
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