Liquidazione compensi al Commissario ad acta per il progetto individuale disabili (TAR Calabria n. 598 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Commissario ad acta, nominato dal giudice amministrativo per l’attuazione della sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione, ha diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140. La sua attività, laddove consista nella redazione e approvazione del progetto individuale per la persona con disabilità ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, è equiparata a quella dei Commissari ad acta e, pertanto, va remunerata facendo riferimento alla tabella di cui all’allegato A del citato decreto ministeriale, relativa alla categoria degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti. L’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002 equipara il Commissario ad acta agli ausiliari del magistrato, rendendo applicabile la disciplina sulla liquidazione giudiziale dei compensi.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dai genitori di una minore disabile avverso il silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria sull’istanza del 29 gennaio 2022, con cui era stata richiesta la predisposizione del Progetto Individuale per la persona disabile ex art. 14 della legge n. 328/2000. Il TAR Calabria, con sentenza non definitiva, aveva accertato l’illegittimità di tale silenzio e, constatata la persistente inerzia dell’amministrazione, aveva nominato il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Prefetto aveva delegato le funzioni a un funzionario della Prefettura, che si era insediato presso il Comune nel giugno 2023. Solo nel maggio 2025 il Commissario delegato aveva depositato la relazione conclusiva attestante l’avvenuta approvazione del progetto individuale, integrato e rimodulato alla luce delle Linee di indirizzo regionali per i “Progetti di Vita” per le persone con disabilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la richiesta di liquidazione delle competenze avanzata dal Commissario ad acta a conclusione dell’incarico, ha preliminarmente richiamato l’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002, che equipara il Commissario ad acta agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione di onorari, indennità e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Tale equiparazione rende applicabile il Regolamento di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi delle professioni regolamentate dal Ministero della giustizia.
Il Collegio ha quindi qualificato l’attività concretamente svolta dal Commissario, consistente nella redazione, approvazione e rimodulazione del progetto individuale per la minore disabile, come riconducibile alla c.d. Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi, disciplinata dagli artt. 39-bis e 39-ter e dalla tabella dell’allegato A al D.M. n. 140/2012, relativa agli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti. Il valore medio di liquidazione per tale attività è stato individuato in € 2.600,00.
Il Tribunale ha ritenuto di poter aumentare detto importo nella misura massima del 30%, valorizzando gli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione, la complessità della stessa e l’impegno profuso dal Commissario, anche in termini di tempo dedicato. La natura degli interessi tutelati — quelli di una persona con disabilità minore di età — e la complessità della procedura, che ha richiesto un’integrazione successiva del progetto per allinearlo alle sopravvenute Linee di indirizzo regionali, hanno giustificato l’incremento nella misura massima consentita.
In accoglimento della richiesta, il TAR ha quindi liquidato in favore del Commissario ad acta la somma complessiva di € 3.380,00, oltre oneri fiscali, contributivi e accessori di legge, ponendo l’onere economico a carico del Comune di Reggio Calabria, destinatario dell’obbligo originariamente inadempiuto.
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Nota della Redazione
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