Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale dopo l’esito della verificazione (TAR Puglia n. 573 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non esime il giudice dal regolamentare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare l’esito del giudizio sulla base degli elementi acquisiti, ivi inclusa la relazione del verificatore nominato ex art. 66 c.p.a., quando essa risolva i profili fattuali controversi che avevano fondato il dubbio sulla sussistenza dell’interesse ad agire. L’accertamento tecnico che escluda una significativa compromissione del bene della vita del ricorrente legittima la condanna alle spese processuali in suo sfavore.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un edificio residenziale e delle opere di urbanizzazione, nonché gli atti presupposti, deducendo la lesione della propria posizione giuridica sotto il profilo della perdita di luce e panorama. Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva accolto l’istanza incidentale e disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ritenendo controversi taluni aspetti fattuali essenziali per la valutazione del pregiudizio e della stessa sussistenza dell’interesse ad agire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con atto depositato il 12 novembre 2025, aveva dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione imponeva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

Quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando l’esito della relazione di verificazione depositata il 17 novembre 2025. L’organo ausiliario aveva accertato che l’intervento edilizio non avrebbe comportato una significativa compromissione in termini di luce e panorama per la ricorrente, risolvendo i dubbi fattuali che in sede cautelare avevano giustificato l’accoglimento dell’istanza.

Il Collegio ha disatteso le contestazioni della difesa della ricorrente, ritenendole basate su valutazioni soggettive o su estrapolazioni selettive dell’elaborato peritale. La relazione tecnica, al contrario, aveva fornito una ricostruzione puntuale della distanza tra gli immobili e della configurazione dei luoghi, superando le ragioni poste a fondamento dell’originaria valutazione cautelare.

In applicazione del principio di soccombenza virtuale, sussistevano pertanto i presupposti per condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite, liquidate in misura forfettaria, con rinvio a separato provvedimento per la liquidazione del compenso al verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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