Appalto integrato, CCNL alternativo e verifica di equivalenza riservata alla stazione appaltante (TAR Veneto n. 1232 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di equivalenza del contratto collettivo indicato dall’operatore economico è espressione di un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, da esercitarsi nei confronti del soggetto individuato ai fini dell’aggiudicazione. Il concorrente non aggiudicatario non può anticipare in giudizio tale accertamento, né radicare un interesse strumentale alla sua riedizione quando l’esito resta eventuale. La difformità del contratto collettivo rispetto a quello previsto dalla lex specialis non configura causa automatica di esclusione, non essendo desumibile dalle categorie civilistiche della nullità negoziale, ma richiedendo una specifica previsione normativa. L’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023 individua un obbligo della stazione appaltante, non un divieto per il concorrente di applicare contratti diversi. La dichiarazione di equivalenza esprime un giudizio tecnico-valutativo, non un fatto storico: il suo eventuale errore non integra falsa dichiarazione rilevante come grave illecito professionale.

Il Fatto

Una società, mandataria di un raggruppamento temporaneo, impugna gli atti della procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio di un ospedale. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il disciplinare impone l’applicazione del CCNL edilizia, ammettendo contratti diversi solo se di tutele equivalenti e previa dichiarazione.

All’esito delle operazioni il raggruppamento ricorrente si colloca al terzo posto, con uno scarto minimo rispetto ai primi due classificati. Impugna l’aggiudicazione, la graduatoria e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità dell’ammissione dei primi due raggruppamenti, la mancata verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi dichiarati, il difetto dei requisiti di progettazione e l’indebita valorizzazione di talune proposte tecniche. La seconda classificata propone a sua volta ricorso incidentale, volto a paralizzare quello principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che, per effetto di una separata sentenza dello stesso Tribunale, la seconda classificata risulta aggiudicataria dell’appalto. Ne consegue che l’utilità della ricorrente principale presuppone la fondatezza delle censure rivolte anche a quest’ultima: l’interesse del terzo classificato sussiste solo se risultano fondate le doglianze verso entrambi i concorrenti che lo precedono.

Il motivo centrale investe l’ammissione del secondo raggruppamento, la cui mandante ha dichiarato l’applicazione di un CCNL metalmeccanici anziché di quello edilizia. La censura è inammissibile. La verifica di equivalenza, alla luce degli artt. 11, comma 4, e 102, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato I.01, costituisce potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, da esercitarsi verso l’aggiudicatario: non essendolo stato il secondo raggruppamento, il sub-procedimento non è stato attivato. Non convince la tesi della nullità automatica dell’offerta ex art. 1418 cod. civ.: l’offerta, pur avendo profili negoziali, resta inserita in un procedimento amministrativo governato dal principio di tassatività delle cause di esclusione. L’art. 11 non configura la mancata equivalenza come causa automatica di estromissione.

Nel merito la doglianza è comunque infondata. L’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023 — introdotto dal d.lgs. n. 209 del 2024 — impone alla stazione appaltante di indicare un ulteriore contratto collettivo solo quando le prestazioni scorporabili, riconducibili alla medesima categoria omogenea, raggiungono la soglia del 30 per cento. Le lavorazioni della mandante hanno incidenza pari al 21 per cento: la soglia non è superata e l’obbligo non sorge. Il mancato raggiungimento della soglia, però, non preclude al concorrente di indicare un contratto diverso, né impone l’applicazione esclusiva di quello previsto dalla lex specialis. La scelta dell’unico CCNL riferito alla prestazione prevalente non risulta manifestamente irragionevole.

Quanto all’asserita falsa dichiarazione, la dichiarazione di equivalenza esprime un giudizio tecnico-valutativo e non attesta un fatto storico: il suo eventuale errore integra mero errore valutativo, non grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023. Il motivo sui requisiti di progettazione è respinto: le attività tecniche svolte dalla società indicata — aggiornamento della progettazione esecutiva, sviluppo della progettazione costruttiva, gestione di modelli BIM — hanno contenuto tecnico-professionale non accessorio, e la nozione di servizi analoghi va intesa in senso sostanziale e funzionale, non coincidente con quella di servizi identici. Il requisito del giovane professionista ex art. 39 dell’Allegato II.12 è soddisfatto: la norma non impone formule sacramentali né un autonomo settore progettuale, restando al più configurabile una carenza dichiarativa emendabile con soccorso istruttorio. Infine, la proposta della cucina provvisoria rientra legittimamente nel sub-criterio B.2, quale misura organizzativa di gestione delle interferenze.

Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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