Riesame della chiamata universitaria sovverte l’esito della selezione senza base nel bando (TAR Puglia n. 225 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposta di chiamata di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 (nel testo vigente prima della legge n. 79 del 2022), che si discosti dall’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice, privilegiando criteri non previsti dal bando, come la priorità della copertura dei fabbisogni didattici o la maggiore esperienza didattica del candidato prescelto, sovverte la graduatoria finale e viola la par condicio dei candidati. La valutazione deve attenersi ai criteri preferenziali stabiliti nel bando e nel Regolamento di reclutamento, che prescrivono il possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo. La sussistenza del fumus boni iuris di siffatte censure legittima l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai soli fini del riesame degli atti impugnati, da parte di un organo in composizione che escluda il conflitto di interessi.

Il Fatto

Una candidata, risultata vincitrice della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, bandito dall’Università degli Studi di Foggia, impugnava la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione aveva approvato, invece, la chiamata del candidato secondo classificato. La proposta di chiamata, formulata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, si fondava sulla ritenuta priorità delle esigenze didattiche e sull’esperienza di insegnamento più consolidata del prescelto. La ricorrente contestava che tale scelta disattendesse i criteri del bando e il regolamento di reclutamento, che attribuivano prevalenza alla produzione scientifica, e chiedeva la sospensione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la proposta di chiamata impugnata appare sovvertire l’esito delle valutazioni operate dalla Commissione, discostandosi dalla graduatoria che vedeva la ricorrente prima classificata. I criteri valorizzati dall’Amministrazione, relativi alla priorità dei fabbisogni didattici e alla più consolidata esperienza di insegnamento del candidato individuato, non trovano alcun riscontro nel bando di concorso.

La disciplina applicabile, contenuta negli articoli 8 e 10 del bando e nelle corrispondenti disposizioni del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, di cui al decreto rettorale n. 1755/2021, prescrive, invece, che la valutazione tenga conto del criterio preferenziale del possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo. La decisione di chiamare un candidato diverso da quello risultato vincitore in base ai criteri legali determina una lesione della par condicio dei partecipanti alla procedura.

Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della prospettata violazione dei criteri concorsuali, il Collegio ha verificato anche la ricorrenza del pregiudizio grave e irreparabile, considerata la natura della selezione e l’interesse strumentale della ricorrente alla corretta rinnovazione dell’esame. L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato pertanto disposto ai soli fini del riesame, da svolgersi entro trenta giorni, della deliberazione di proposta del Consiglio di Dipartimento e della successiva delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il TAR ha, infine, prescritto che il riesame sia condotto da un organo in composizione che escluda il dedotto conflitto di interessi, disponendo al contempo che, nelle more, rimanga fermo l’attuale assetto didattico. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale dell’8 luglio 2026 per la prosecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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