Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1885 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può deciderlo nel merito quando l’attore, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità. La declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività d’impresa nel settore della stampa, operava presso uno stabilimento industriale di Salerno allocato in un’area di proprietà di altra società, detenuta in forza di un contratto di locazione finanziaria. La ricorrente lamentava di avere appreso solo nel novembre 2024 dell’ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio adottata per la realizzazione di lavori di completamento di una linea metropolitana, unitamente all’avviso di immissione in possesso.
L’occupazione concerneva una porzione di area esterna di circa 1.000 mq, ove erano allocati impianti e la zona di accesso per la movimentazione dei materiali. La società proponeva ricorso per l’annullamento degli atti, articolando quattro motivi di violazione di legge e eccesso di potere, con particolare riferimento all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, al difetto di motivazione e alla violazione del principio di proporzionalità. Si costituivano il Ministero, la Italferr e la RFI, eccependo il difetto di legittimazione attiva, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, depositando nota del 12.11.2025 con cui ha chiesto di dichiararne l’improcedibilità «per sopravvenuta carenza di interesse sul piano oggettivo e soggettivo». Il Collegio ha quindi esaminato la questione processuale, senza scrutinare i motivi di merito né le eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. In applicazione del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso: il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il Collegio ha precisato che la dichiarazione di improcedibilità implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente. A sostegno del percorso argomentativo sono richiamati T.A.R. Campobasso, sez. I, n. 149 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e Cons. Stato, sez. II, n. 3260 del 2021.
Il Tribunale ha infine richiamato ulteriori arresti conformi (Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018; sez. V, n. 4290 del 2018; sez. IV, n. 4310 del 2018; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4514 del 2016), pervenendo alla declaratoria di improcedibilità. Stante la natura processuale della decisione, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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