Welfare integrativo fuori dal tetto del trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 33 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse del fondo per la contrattazione decentrata destinate a misure di welfare integrativo ai sensi dell’art. 82 del CCNL Funzioni Locali, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono assoggettate al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Esse soggiacciono esclusivamente alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 del contratto nazionale. La distinzione rilevante non è quella tra risorse del fondo e risorse esterne, ma quella tra destinazione retributiva e destinazione assistenziale-previdenziale delle somme. Le erogazioni prive di finalità retributiva restano fuori dal perimetro del tetto al trattamento accessorio, pur restando imputate alla spesa complessiva del personale.
Il Fatto
Il Comune di San Michele al Tagliamento ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito riguardava l’interpretazione dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, che fissa limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in relazione all’art. 82, comma 2, del CCNL Funzioni Locali. Quest’ultimo consente di destinare quota parte del fondo risorse decentrate al sostegno degli oneri per benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.
L’ente ha chiesto se le risorse del fondo decentrato impiegate per il welfare integrativo, avendo natura non retributiva ma contributivo-previdenziale, possano considerarsi non soggette al limite del fondo. Ritenuta la questione di rilevanza sistematica, la Sezione ha sospeso la pronuncia nel merito e ha rimesso una questione di massima alla Sezione delle Autonomie.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra erogazioni retributive ed erogazioni prive di finalità retributiva. Già in precedenza era stato precisato che esulano dal perimetro dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 le erogazioni che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. Il vincolo ha per oggetto l’ammontare complessivo del trattamento accessorio, non ogni spesa per il personale.
Il percorso argomentativo richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2015/QMIG, che distingue la prestazione percepita dal dipendente dalla spesa sostenuta dall’ente, includendo gli oneri previdenziali nella spesa stessa. Da tale premessa deriva il principio per cui le somme accantonate a titolo di previdenza complementare vanno incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, ma restano escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti.
La Sezione richiama poi la propria deliberazione n. 503/PAR/2017, resa con riferimento all’art. 208 d.lgs. n. 285/1992: le risorse impiegate per la finalità previdenziale, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva ma contributivo-previdenziale. Su questa linea si colloca il nuovo art. 82 CCNL, che innova rispetto al precedente art. 72 del CCNL 21 maggio 2018, consentendo di attingere anche al fondo risorse decentrate per finanziare i piani di welfare.
Il ragionamento conduce a due conclusioni. Sul piano della spesa, le somme destinate al welfare restano imputate al tetto di spesa del personale, sia ai sensi dei commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, sia ai fini dell’art. 33 d.l. n. 34/2019. Sul piano del trattamento accessorio, invece, esse non sono assoggettate al limite dell’art. 23, comma 2, perché l’art. 82 pone una destinazione assistenziale e previdenziale distinta dalle componenti retributive.
Il collegio richiama quindi l’orientamento uniforme della giurisprudenza contabile, espresso dalle deliberazioni SRC/LIG/61/2023/PAR, SRC/LOM/174/2023/PAR, SRC/PIE/14/2024/PAR e SRC/LOM/91/2024, e ne condivide le conclusioni. Dà conto, inoltre, del parere MEF-RGS n. 228052 del 18 settembre 2023 e della deliberazione SRC/LIG/27/2024/PAR, che ha rivisto in parte il precedente indirizzo distinguendo le diverse fonti di finanziamento delle misure di welfare.
Con la deliberazione n. 17/2024/QMIG la Sezione delle Autonomie ha enunciato il principio nomofilattico che il collegio veneto recepisce: le risorse destinate alla contrattazione decentrata per misure di welfare integrativo, per la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono assoggettate al limite dell’art. 23, comma 2 ma sono soggette esclusivamente alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 CCNL Funzioni Locali. La richiesta di parere è pertanto accolta nel senso indicato, con conferma dell’orientamento.
Nota della Redazione
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