Il versamento del 25% determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 6704 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, configurando una definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, attribuisce alle aziende fornitrici la facoltà di estinguere l’obbligazione con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il versamento della quota ridotta determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento avverso i provvedimenti di ripiano, imponendo al giudice amministrativo una declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.

Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata in giudizio in data 16.03.2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato a favore della Regione intimata la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, come previsto dalla novella normativa.

La norma di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 stabilisce che l’integrale versamento dell’importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si impone, pertanto, in conformità al principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.

In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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