Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1268 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ne consegue che egli può dichiarare di non avere più interesse a una decisione di merito, determinando la sopravvenuta carenza dell’interesse alla pronuncia. In tal caso il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese quando le peculiarità della vicenda e la natura della decisione lo giustifichino.

Il Fatto

Le società ricorrenti hanno impugnato una serie di deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, relative alla regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi e all’erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze a essi connesse. Al ricorso introduttivo hanno fatto seguito motivi aggiunti, con i quali è stata contestata anche la disciplina adottata in ottemperanza a precedenti pronunce del Consiglio di Stato.

Nel corso del giudizio è intervenuta una memoria del 13 marzo 2025, con la quale le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione della sorte del ricorso a fronte della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalle ricorrenti. Il Collegio non entra nel merito degli atti impugnati e si limita a verificare l’incidenza di quella dichiarazione sul processo.

Il principio applicato è quello per cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione. Il Tribunale richiama espressamente Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781, qualificando l’orientamento come giurisprudenza pacifica.

Su questa base il Collegio ritiene che la dichiarazione intervenuta prima della decisione determini una carenza sopravvenuta dell’interesse alla pronuncia di merito. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale provvede infine sulle spese, compensandole integralmente. La compensazione è motivata alla luce delle peculiarità della vicenda e della natura della decisione, elementi che giustificano la deroga al criterio ordinario di imputazione delle spese di lite. La sentenza è ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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