Riconoscimento titolo estero: la mancata Adeverinta non giustifica il rigetto (TAR Lazio n. 2676 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero dell’istruzione rumeno non può condurre, di per sé, al rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Romania. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta e individuale dell’intero compendio di titoli, diplomi ed esperienze, comparando i percorsi formativi svolti nei due Stati membri. Qualora rilevi una differenza sostanziale rispetto al percorso richiesto in Italia, deve disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, modulandole in funzione della formazione attestata. Il rispetto dei termini procedimentali, pur ordinatori, incide sugli obblighi del richiedente e impone all’Amministrazione di valutare le integrazioni e le istanze di proroga, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conseguito in Romania, presso un ateneo locale, un titolo di specializzazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, dopo aver ottenuto in Italia una laurea magistrale. Con istanza del 2022 chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo estero ai fini dell’esercizio della professione di docente su posto di sostegno, in relazione a specifiche classi di concorso.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente aveva ottenuto una pronuncia che imponeva la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Ricevuto il preavviso di rigetto, produceva documentazione integrativa e chiedeva una proroga per ottenere la Adeverinta ministeriale romena. Il Ministero rigettava comunque l’istanza con provvedimento del 16.07.2024, motivato sull’assenza dell’attestazione ministeriale romena e della documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, applicando la Direttiva 2005/36/CE e il d.lgs. n. 206/2007 come espressione dei principi di libera circolazione e proporzionalità. Richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 2022 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE: le autorità nazionali devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e delle esperienze pertinenti, procedendo a un confronto tra competenze attestate e conoscenze richieste dalla legislazione nazionale.

Su questa base, i termini ordinatori del procedimento non esentano l’Amministrazione dall’obbligo di valutare il percorso formativo. La motivazione del diniego, che assumeva la produzione della Adeverinta ministeriale come requisito indispensabile, contrasta con la disciplina europea e con il principio di proporzionalità, in presenza della possibilità di disporre misure compensative modulabili, fino al massimo previsto dalla normativa europea.

Il Collegio precisa che la carenza dell’Adeverinta non conduce sempre al riconoscimento previe misure compensative: occorre valutare in concreto il percorso formativo e abilitativo nella sua complessità, ben potendo il titolo risultare non riconoscibile, ad esempio per non pertinenza della laurea o del percorso alla classe di concorso richiesta. Nel caso di specie, però, l’Amministrazione non aveva svolto alcuna valutazione comparativa, non aveva considerato le certificazioni di Nivel I e Nivel II, né le integrazioni documentali e l’istanza di proroga.

Quanto alla durata legale dei percorsi formativi, il Collegio osserva che la richiesta di dichiarazione di conformità duplicava un adempimento già assolto nel modulo di istanza, con assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000. La Direttiva consente, in caso di dubbio, di richiedere la conferma dell’autenticità dei titoli alle autorità estere ai sensi dell’art. 50 della Direttiva, incombente non svolto. Anche sotto questo profilo il provvedimento è illegittimo.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente tenendo conto dei principi esposti e degli atti depositati. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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