Archiviazione dell’emersione per mancata presentazione allo SUI: natura vincolata (TAR Lombardia n. 1269 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione archivia la procedura di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, per la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo, ha natura vincolata. Una volta accertata la convocazione e l’assenza non giustificata, l’amministrazione è tenuta ad adottare l’atto di archiviazione, senza margini di apprezzamento discrezionale. Spetta al lavoratore che intenda contestare il presupposto del potere di archiviazione allegare e provare che l’assenza è dipesa da giustificato motivo. La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone un rapporto di lavoro già instaurato e poi cessato e non è invocabile quando il rapporto non si è ancora costituito per la mancata presenza del lavoratore allo SUI.

Il Fatto

Nel luglio 2020 un datore di lavoro presentava alla Prefettura di Varese, ai sensi dell’art. 103, comma 3, lett. c), d.l. n. 34/2020, istanza di conclusione di un rapporto di lavoro domestico con un cittadino egiziano. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione convocava le parti per gli accertamenti di rito in tre distinte date, l’ultima delle quali nell’ottobre 2021.

Il lavoratore non si presentava ad alcuna convocazione. Il datore di lavoro, nuovamente convocato, comunicava alla Prefettura la propria rinuncia all’istanza per l’irreperibilità del lavoratore. Con provvedimento del 29.11.2021 la Prefettura disponeva l’archiviazione dell’istanza. Il lavoratore impugnava l’atto deducendo difetto di motivazione ed eccesso di potere, oltre all’invocabilità del permesso per attesa occupazione. Il ricorso è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa dell’emersione. L’art. 103, comma 1, consente ai datori di lavoro di concludere contratti di lavoro subordinato con stranieri presenti sul territorio, o di dichiarare rapporti irregolari in corso. Il successivo comma 15 prevede che lo SUI, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisiti i pareri della questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno. Il medesimo comma stabilisce che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

Da questa disciplina il Tribunale fa discendere la natura vincolata del provvedimento di archiviazione: non residua alcuno spazio di valutazione discrezionale una volta accertata la convocazione e l’assenza non giustificata. Ne consegue che l’onere di allegare e dimostrare il giustificato motivo grava sulla parte che intenda contestare il presupposto del potere di archiviazione.

Nel caso concreto il lavoratore ha ricevuto al proprio indirizzo di residenza tre convocazioni e non si è mai presentato né ha indicato ragioni di impedimento. Nel giudizio non ha fornito alcuna documentata giustificazione dell’assenza, limitandosi ad affermare un allontanamento dal posto di lavoro per motivi di salute rimasti indimostrati. Il Collegio esclude quindi la sussistenza del giustificato motivo.

Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sull’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, in combinato disposto con l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e poi cessato: ipotesi diversa da quella in esame, dove il rapporto non si è mai costituito per la mancata presenza del lavoratore allo SUI e per la sopravvenuta rinuncia del datore di lavoro.

Quanto alla motivazione, la Prefettura ha richiamato la ragione dell’archiviazione — l’irreperibilità del lavoratore — assolvendo così all’onere motivazionale. Il ricorso è respinto; le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità dell’oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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