Sospensione attività per omesso pagamento tributi: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1548 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso avverso un provvedimento amministrativo sanzionatorio o sospensivo il cui termine di efficacia sia interamente spirato, allorché l’eventuale annullamento non possa comunque procurare alcuna utilità concreta al ricorrente. L’improcedibilità va rilevata d’ufficio, previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e non è impedita dalla mancata costituzione dell’amministrazione resistente. La mera deduzione dell’illegittimità del provvedimento non è sufficiente a mantenere vivo l’interesse al ricorso, ove non sia stata tempestivamente manifestata, con memoria depositata nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., la volontà di conseguire il risarcimento del danno, secondo il principio fissato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022.
Il Fatto
La ricorrente, esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso un locale, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione, per la durata di sessanta giorni, delle attività di somministrazione e di intrattenimento, in conseguenza dell’omesso pagamento di tributi locali. A fondamento del ricorso erano dedotti vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere.
L’istanza di tutela cautelare era stata respinta con ordinanza inoppugnata per carenza di periculum in mora, con la conseguente prosecuzione del giudizio di merito. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel decidere la causa all’esito dell’udienza pubblica, ha preliminarmente rilevato d’ufficio la questione riguardante la permanenza dell’interesse al ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., senza che ciò fosse impedito dalla mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Il Collegio ha osservato che il termine ultimo di efficacia del provvedimento impugnato era ampiamente spirato alla data della decisione. Ne deriva che l’ipotetico annullamento dell’ordinanza di sospensione non avrebbe potuto consentire alla ricorrente di conseguire alcuna utilità concreta, essendo venuta meno la lesione attuale e attuale l’interesse strumentale alla demolizione dell’atto.
Sotto concorrente profilo, il Tribunale ha rilevato la mancanza di una manifestazione di interesse al risarcimento del danno, espressa con memoria depositata nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., come richiesto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022. Tale circostanza ha escluso che la domanda potesse essere convertita in una pretesa risarcitoria, idonea a conservare un residuo interesse alla decisione nel merito.
In ragione di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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