Attivazione della Carta del Docente dopo il giudicato: cessazione della materia del contendere e condanna alle spese (TAR Abruzzo n. 321 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché venga meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso. L’intervenuta soddisfazione della pretesa, se successiva alla instaurazione del giudizio, non elide la soccombenza virtuale della parte resistente, che resta conseguentemente tenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un accertamento giudiziale favorevole conseguito con la sentenza n. 225/2025 del Tribunale di Pescara – sezione Lavoro, passata in giudicato, aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere l’esecuzione dello statuito e, segnatamente, l’attivazione della Carta del Docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si era costituito in giudizio per resistere alla pretesa. Nelle more del giudizio, il patrocinio della ricorrente rappresentava di aver ricevuto comunicazione, tramite PEC, dell’avvenuta attivazione della carta in suo favore, chiedendo pertanto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel valutare l’istanza di parte ricorrente, ha ritenuto che l’attivazione della strumentalità richiesta integrasse l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso, con piena realizzazione della pretesa fatta valere. In ragione di tale sopravvenienza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non sussistendo più alcuna ragione di contrasto tra le parti. Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che il soddisfacimento dell’interesse della ricorrente era avvenuto solo successivamente all’instaurazione dell’odierno giudizio: l’Amministrazione, che aveva dato esecuzione tardiva al giudicato, è stata pertanto condannata a rifondere le spese, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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