Cessata la materia del contendere per ottemperanza successiva alla domanda (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 409 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, volta a conseguire l’esecuzione del giudicato, diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso, abbia comunque ottemperato alla sentenza passata in giudicato. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza, pur dichiarando cessata la materia del contendere, conserva il potere di pronunciare sulle spese processuali, condannando l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, non rilevando che l’adempimento sia intervenuto dopo l’inizio del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto. L’amministrazione scolastica, rimasta inadempiente, non aveva ottemperato a quanto statuito dal giudice ordinario. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza n. 183/23, ormai passata in giudicato, non essendo stata impugnata dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato, sulla base della documentazione versata in atti, che l’amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione al giudicato, provvedendo a soddisfare la pretesa della ricorrente. Tale adempimento, pur essendo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito.
Il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza processuale che ricorre quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio trova soddisfazione per fatto sopravvenuto, rendendo inutile ogni ulteriore decisione sulla domanda. L’interesse strumentale alla pronuncia, infatti, si esaurisce con l’avvenuta ottemperanza, che realizza l’interesse sostanziale sotteso alla richiesta di esecuzione del giudicato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulla loro regolamentazione. L’ottemperanza successiva alla domanda giudiziale non fa venire meno il profilo della soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice. La ricorrente è stata quindi ritenuta meritevole di integrale rifusione delle spese processuali, liquidate in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
La decisione si pone in linea con il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione della sentenza comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il conseguente obbligo per l’amministrazione di sopportare le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, quando l’adempimento sia successivo alla notificazione del ricorso introduttivo.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto normativo che regola il giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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